Nella prima giornata del Congresso di Medicina Legale sul tema “Contezioso, assicurazione e autoritenzione”, organizzato dall’Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, ACOP è stata invitata a portare il contributo dell’ospedalità privata in una tavola rotonda, moderata dal Presidente nazionale, prof. avv. Michele Vietti, unitamente al Vicepresidente, avv. Enzo Paolini e ai soci fondatori, dott. Emmanuel Miraglia, dott. Vincenzo Schiavone e dott. Tullio Ciarrapico. Hanno partecipato come relatori il Presidente della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, dott.ssa Patrizia Piccialli e il Presidente della III Sezione Civile, dott. Giacomo Travaglino, che hanno affrontato nei rispettivi ambiti -penale e civile- il tema della responsabilità sanitaria.
Il Presidente Michele Vietti ha posto l’accento sulla moltiplicazione dei giudizi a carico delle strutture sanitarie, dopo cinque anni di applicazione della legge Gelli-Bianco; sulla mancanza della definitiva approvazione del decreto ministeriale attuativo della legge, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, ma ancora in attesa del parere del Consiglio di Stato.
dopo tutto questo tempo non sono state ancora decise misure alternative alle polizze assicurative e ciò ha incrementato forme di elusione da parte delle strutture sanitarie.
I requisiti delle polizze assicurative cozzano con la previsione nello schema di decreto di un fondo rischi, che ha ricadute a catena sulle poste di bilancio.
Per quanto riguarda lo spinoso tema dell’autoritenzione del rischio e del conseguente concorso nella gestione dell’assicurato e dell’assicuratore, la bozza di decreto non si è spinta a stabilire un limite massimo alle franchigie che possono essere inserite in polizza, ma ha previsto l’obbligo di appositi protocolli di gestione del sinistro e della valutazione del danno.
Le strutture, nel gestire fondo rischi devono avvalersi di un comitato di valutazione dei sinistri.
Dunque, parlando delle cosiddette misure alternative le strutture sanitarie potranno ricorrere a misure analoghe che, sostanzialmente, comportano l’assunzione diretta del rischio e la conseguente possibilità di gestione autonoma del procedimento risarcitorio.
Tale possibilità si traduce in concreto nella costituzione, previe apposite delibere degli organi di governo e controllo della struttura sanitaria, di specifici fondi – Fondo rischi e Fondo riserva sinistri – come sostegno economico alle richieste risarcitorie presentate nel corso dell’esercizio.
La realizzazione e la gestione di detti fondi dovrà avvenire secondo specifiche procedure e la struttura dovrà avvalersi di professionisti interni o esterni che ricoprono specifiche figure:
1) medico legale,
2) avvocato,
3) loss adjuster,
4) gestore del rischio.
Dunque, la gestione diretta del sinistro richiederà procedure organizzative e gestionali tali da decuplicare i costi, tutti a carico delle strutture, senza un alcun intervento da parte dello Stato.
La voce delle diverse parti presenti alla tavola rotonda, compresi i magistrati della Suprema Corte, è stata univoca nell’invocare la necessità di cambiamenti, anche per gradi, che si avvertono già nella giurisprudenza di legittimità. Al momento gli oneri a carico delle strutture rimangono eccessivi e le compagnie di assicurazioni, che non si presentano ai tavoli di discussione e chiedono premi spropositati e spesso insostenibili, vanno ricondotte alla ragione.
Un produttivo confronto porterebbe senza dubbio a ricadute positive nell’interesse di tutti.