Responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Una recentissima ordinanza – n. 9055/2026 – della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, torna ad esprimersi su un caso di responsabilità sanitaria in relazione ad un aborto a seguito di una procedura di amniocentesi, effettuata nella quindicesima settimana di gestazione. Pochi giorni dopo la procedura la paziente ha iniziato a perdere liquido amniotico, da cui è scaturita la certificazione della rottura del sacco amniotico e il conseguente aborto.

La Corte di appello territoriale ha confermato la responsabilità del medico e della struttura secondo quanto stabilito dal Tribunale, ma è stata adita la Corte Suprema, contestando la valutazione delle concause dell’aborto, la mancata considerazione di una condotta imprudente della paziente ed infine la condotta solidale della struttura.

Il medico ricorrente ha tentato di riaprire una questione già definita, poichè la stessa Corte territoriale aveva stabilito che data la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale fra procedura/intervento ed evento abortivo nessuno spazio può essere concesso ad altre motivazioni.

La Suprema Corte evidenzia che il ricorrente non ha fornito alcuna prova nei gradi di merito della mancata formazione del giudicato interno sul nesso causale e, pertanto, a questione non può più essere discussa.

Dunque la questione che riguarda il nesso causale tra la condotta sanitaria e l’evento dannoso si considera accertata nei gradi di merito e non più discutibile nel grado di legittimità.

Peraltro non discutibile è la responsabilità sanitaria contrattuale nella quale il paziente dimostra un inadempimento idoneo e causativo dell’evento. Successivamente il medico e la struttura devono provare di avere agito nel massimo della diligenza professionale e che l’evento non è dovuto a cause a loro imputabili. L’esatto adempimento del medico non è stato provato dal medico.

Inoltre la responsabilità della struttura è una responsabilità solidale, anche se il contributo causale può essere stimato al 50%, in quanto opera l’art. 2055 del codice civile, potendosi esercitare azione di rivalsa nel caso in cui uno solo dei due paghi il risarcimento.

Dunque ancora una volta i contenuti espressi dalla Corte di Cassazione conducono ad elaborare alcuni principi: il primo riguarda il tema del nesso causale che se già definito nel merito determina un giudicato interno non più discutibile nel terzo grado di giudizio; il secondo il principio di solidarietà che lega medico e struttura – conquista della legge Gelli Bianco – per il quale è fondamentale avere e seguire linee guida e procedure, ma la struttura è il primo “assicuratore” del medico che vi opera; il terzo che l’allegazione dell’inadempimento conduce comunque al principio della responsabilità solidale fra medico e struttura in cui il medesimo opera e dunque ad una tutela risarcitoria totale.

avv. Maria Antonella Mascaro

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