La concussione del medico dirigente

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.20345/2026 ha stabilito che integra il delitto di concussione la condotta del medico ospedaliero in posizione apicale che induca il paziente a sottoporsi ad un intervento chirurgico presso una clinica privata dove lo stesso medico opera, rappresentando al paziente ed ai suoi familiari che i tempi di attesa sarebbero stati lunghi. L’imputato, strumentalizzando la propria posizione di potere, esercita, in tal modo, una pressione morale sui pazienti, poiché induce gli stessi ad affidarsi alla struttura privata, facendo leva sulla paura dell’aumento del rischio della propria salute, sia che venga espresso dal medico in modo implicito che esplicito, facendogli credere che l’attesa, anche di una settimana, rispetto all’esecuzione il giorno successivo o, comunque, in tempi brevissimi, spinga (induca) il paziente ad aderire alla proposta di eseguire l’intervento presso la struttura privata, a pagamento.

Il delitto di concussione, di cui all’art. 317 del codice penale si configura quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nel caso che ci occupa il medico dirigente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. 

I principi di diritto cardine, consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, delineano la sua responsabilità penale secondo specifici parametri.

La riforma del reato ha circoscritto la concussione all’abuso costrittivo. Il medico pone il paziente (soggetto passivo, vittima del reato) in una condizione di mancanza di alternative, prospettandogli un danno ingiusto (contra ius). La vittima subisce la dazione o la promessa solo per evitare il danno.

La giurisprudenza riconosce che la richiesta di compensi indebiti da parte del medico ospedaliero, da cui dipende la tutela di beni primari come la salute, ha intrinsecamente un’efficacia costrittiva, limitando la libertà di autodeterminazione del paziente.

Il discrimine con l’induzione indebita riguarda la libertà di scelta della vittima. Se il paziente accetta di pagare per timore di subire un danno (es. lunghe attese, rischio di un’operazione ritardata o malriuscita), si ricade nel reato di concussione. Se invece il medico prospetta scorciatoie o trattamenti di favore (es. visite in tempi brevissimi nel proprio studio privato anziché liste d’attesa dell’ospedale), facendo leva sull’interesse del paziente a ottenere un vantaggio, si configura l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Il reato di concussione risulta integrato quando la condotta del dirigente medico, approfittando del proprio ruolo all’interno dell’Azienda Sanitaria (ASL/Ospedale), palesi un’insussistente impossibilità di eseguire un intervento salvavita (o un’altra prestazione sanitaria obbligatoria garantita dal SSN) nella struttura pubblica, prospettando come unica alternativa l’esecuzione a pagamento nella struttura privata. Il delitto di concussione richiede il dolo generico, cioè è sufficiente che il medico sia consapevole della natura indebita della propria pretesa e dell’ingiustizia del danno prospettato, agendo con la volontà di costringere a un illecito profitto.

avv. Maria Antonella Mascaro

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