La Casa di Cura Villa Rachele di Madia (provincia di Catanzaro), nostra associata ACOP, ha richiesto un parere in merito a chi debba fornire e di conseguenza su chi gravi la spesa per l’acquisto dei farmaci di un paziente inviato alla struttura di riabilitazione da altra struttura, sia essa pubblica o privata, con particolare riferimento alla somministrazione e conseguente spesa a carico della struttura di accoglienza, specialmente in casi di comorbilità, nonché sull’intervento del MMG.
In particolare Casa di Cura è accreditata per l’attività di Riabilitazione Intensiva (cod. 56) per post-acuti e tratta pazienti che necessitano della Riabilitazione successiva a Malattie e Disturbi del Sistema Nervoso e a Malattie e Disturbi del Sistema Muscolo-Scheletrico e del Tessuto Connettivo.
Parere
Quanto alla normativa occorre fare riferimento, innanzitutto, al DCA Calabria n. 98 del 22.6.2017 relativo alla “Procedura per la riconciliazione farmacologica” (all. 1), con integrazione di alcune novità per quanto attiene la spesa farmaceutica della struttura anche il DCA n. 36 del 18.1.2023 (all. 2).
La procedura di riconciliazione descrive il comportamento degli operatori sanitari da eseguire in occasione di una transizione di cura (es. dimissione dall’ospedale e invio in una struttura di riabilitazione).
In particolare, si tratta del processo nell’ambito del quale si confrontano i farmaci assunti dal paziente (evidenziati al momento della cd. Ricognizione) con quelli indicati per la cura, nella particolare circostanza, in funzione di una decisione prescrittiva corretta e sicura.
Il processo di “Ricognizione e Riconciliazione” deve essere messo in atto ogni volta che il paziente si interfaccia con un professionista sanitario, per così dire nuovo, che attua cambiamenti nella terapia farmacologica in atto. Deve quindi riguardare tutti gli ambiti in cui “passa” o viene accolto il paziente, nell’esempio fatto nel passaggio dall’ospedale alla struttura di riabilitazione.
Nella pratica si tratta della compilazione di una scheda, la stessa si trova all’ultima pagina dell’allegato DCA 98/2017, con diversi dettagli.
Ciascun medico che apporti una modifica nella terapia farmacologica in atto al momento dell’ammissione in ospedale, o in altra struttura, o all’inizio della consulenza, deve effettuare la modifica seguendo la procedura di ricognizione e riconciliazione farmacologica; dove per ricognizione si intende la raccolta della miglior anamnesi farmacologica possibile del paziente, comprensiva della corretta denominazione dei farmaci e altri prodotti assunti dal paziente, della dose e della frequenza di somministrazione e per riconciliazione si intende il confronto tra la lista dei farmaci assunti dal paziente, così come evidenziati nella ricognizione, con quelli che dovrebbero essere somministrati nella particolare circostanza (es. ricovero, dimissione, trasferimento, prosecuzione domiciliare). Il medico prescrittore, nell’eseguire il confronto, deve valutare attentamente l’opportunità del prosieguo del trattamento farmacologico in atto e la sua compatibilità con quello che ritiene indicato nella specifica circostanza.
Da ultimo di tutte le variazioni apportate deve essere data adeguata comunicazione verbale e scritta al paziente, al parente/caregiver e al medico riconciliatore (cioè il medico che prende in carico il paziente).
Come è facilmente intuibile e come si desume dall’attenta lettura del DCA in oggetto, vi è una lunga catena di responsabilità nella documentazione e nelle formalità di compilazione della scheda con diversi gradi di responsabilità.
A questo punto bisogna dare rilievo all’art. 5.3 del DCA 98/2017 che concernela comunicazione con il paziente, e l’intervento del medico di famiglia.
Si è già detto che in caso di dimissioni o trasferimento in altra struttura, copia della scheda deve essere consegnata al paziente in allegato alla lettera di dimissioni e/o trasferimento.
Sarà utile riportare secondo l’art. su citato che: “La riconciliazione deve essere documentata e condivisa con il medico curante al fine di evitare incomprensioni. Il medico curante, a sua volta, se ne ravvisa fondate esigenze funzionali o terapeutiche, può ridefinire la scheda di riconciliazione. Nella comunicazione della terapia in dimissione va specificato che la terapia potrà essere rivista dal MMG/PLS e si dovrà informare il paziente sui farmaci che potranno essere a suo carico (es. classe C, indicazioni che non rientrano nelle note AlFA). Il medico riconciliatore deve assicurarsi che per determinate categorie di farmaci sia già stato acquisito il consenso altrimenti provvederà a far sottoscrivere uno specifico modulo”.
Da ciò si può dedurre che il Medico di Medicina Generale/ Pediatra di base, cosiddetto medico di famiglia, deve essere avvisato e ha il potere di modificare la terapia, prescrivendo nuovi e/o diversi farmaci, iscrivendo i cambiamenti nell’apposita scheda.
L’intervento della conoscenza della terapia da parte del MMG/PLS non è casuale e nemmeno banale, perché in quel momento anche questa figura assume una responsabilità in ordine alla terapia ed alla sua prescrizione, pertanto può prescrivere per la cura del paziente tutti i farmaci che sono a carico del SSN, compresi e, con le restrizioni del caso, quelli relativi a specifici piani terapeutici che andranno approvati presso gli enti pubblici territoriali appositi. Diversamente, informerà il paziente, insieme o per il tramite del medico “riconciliatore”, di eventuali farmaci della terapia che dovranno gravare, come spesa, su di lui.
Pertanto, sul punto si può desumere che il MMG/PLS possa e debba prescrivere i farmaci per il mezzo della ricetta dematerializzata e si consiglia l’opportunità di istaurare la procedura di consultarlo sempre nel passaggio dell’accoglienza presso la struttura e dunque di integrare la scheda di ricognizione e riconciliazione.
Inoltre andrà sottolineato per completezza quanto indicato nel DCA Calabria n. 36/2023, in relazione ai tipi di farmaci e secondo le liste approvate da AIFA, dove si legge: “Le Strutture private accreditate di ricovero e cura (Ospedalità privata accreditata) potranno essere autorizzate alla stesura di Piani Terapeutici per l’area clinica cui afferisce la/le specialità medicinale/i interessata/e per la quale sono accreditate, previa contrattazione degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva con le Direzioni delle Aziende Sanitarie Provinciali di appartenenza, al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica indotta”.
Detto ciò, va ricordato che il diritto alla salute, in quanto bene tutelato dalla Costituzione in primis, prevale su tutti i ragionamenti giuridici, logici, consuetudinari o di prassi instaurati.
Pertanto si consiglia di fare in modo che la struttura di accoglienza, una volta accertato quali siano i farmaci presenti nella scheda, sentito il medico di famiglia, per eventuale modifica, il paziente e/o i suoi parenti stretti o cargivers se ci sono, si ponga, comunque, nella condizione di fornire tutti i farmaci, compresi quelli per le comorbilità, se il paziente non li ha con sé e/o non si può sentire nell’immediato il medico di base per la prescrizione, ma facendo in modo che il MMG/PLS sia avvisato nel più breve tempo possibile per intervenire sui farmaci mutuabili e, comunque fare presente al paziente o ai suoi pazienti stretti, che i “farmaci a pagamento” sono e rimangono a suo/loro carico, anche per mezzo di un consenso scritto (che, instaurando una prassi della struttura, può essere appuntato nella scheda stessa).
Ufficio legale ACOP
Avv. Maria Antonella Mascaro