Esigibilità della condotta del medico

Il caso

Un medico di pronto soccorso veniva condannato dal Tribunale in primo grado, cui conseguiva la conferma della Corte di Appello, in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo ai sensi degli articoli 589 e 590 sexies c.p. per fatti commessi nel 2018, quando una paziente era deceduta, per infarto del miocardio, accertato dai consulenti tecnici nel corso delle indagini preliminari, in sede di autopsia e nel corso del dibattimento, a causa di una mancata diagnosi da parte del professionista. Questi aveva ipotizzato una mialgia dorsale e aveva dimesso la paziente con una terapia antinfiammatoria (FANS) ed il consiglio di effettuare una radiografia toracica nei giorni successivi. L’elettrocardiogramma effettuato evidenziava sintomi di stenosi dei vasi coronarici, ma il medico non aveva prescritto l’esecuzione degli esami del sangue per la ricerca degli enzimi cardiaci che avrebbero permesso di fare una diagnosi corretta di infarto del miocardio e di trasferire la signora presso il reparto di cardiologia dove poteva essere sottoposta a coronarografia e angioplastica con eventuale apposizione di uno o più stent.

Il ricorso dell’imputato

Nell’impugnazione dinanzi alla Corte Suprema, il ricorrente obietta l’inosservanza ed erronea applicazione delle previsioni incriminatrici in relazione all’art. 5 c.p. (errore scusabile), in presenza di una causa di esclusione della colpevolezza, considerando che il medico fosse settantenne, e avesse alle spalle un turno lavorativo massacrante protrattosi per due giorni consecutivi, senza personale di supporto che lo coadiuvasse nell’attività di pronto soccorso.  Nel ricorso, in sostanza si lamenta che i giudici del merito fossero pervenuti ad un giudizio di colpevolezza senza affrontare la problematica giuridica dell’esigibilità dell’esatta diagnosi nelle condizioni concrete in cui il sanitario operava.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17569/2026 ha rigettato il ricorso ritenendo che  “non esigibilità” del comportamento ancorata alla stanchezza dell’età e del sovraccarico di lavoro in una con  i disagi organizzativi per la carenza di personale non può essere invocata e non può valere come scusante, in considerazione del fatto che innanzitutto necessiterebbe di un’allegazione puntuale e verificata in relazione al nesso tra la condizione invocata e la concreta impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa che implica una doverosa condotta che è stata omessa, nel caso in esame. Dunque non è invocabile in un giudizio la non esigibilità come scusante generale ma necessiterebbe di una disposizione legislativa che non esiste.

La Corte di Cassazione va oltre nel ragionamento, spiegando come la normativa vigente ha limitato i casi di punibilità dell’omicidio e delle lesioni colpose nell’ambito dell’esercizio della professione medica ai soli casi di colpa grave, ma sempre entro limiti molto rigorosi, in relazione alla collocazione temporale, cioè lo stato emergenziale e soprattutto deve essere stringente il nesso eziologico con le condizioni straordinarie tanto organizzative, quanto scientifiche collegate alla pandemia.

Nel caso che ci occupa il richiamo alla disciplina della pandemia non è attinente, poiché i fatti sono antecedenti, risalgono al gennaio 2018, ma soprattutto perché manca qualsiasi allegazione relativa ad elementi idonei a ricondurre le omissioni professionali alle condizioni di emergenza assimilabili a quelle considerate nella normativa di riferimento.​

Inoltre la norma, anche se più favorevole, non è retroattiva, ma la sentenza sottolinea come non si possa prescindere dal fornire la prova di un contesto emergenziale, non potendo bastare un “semplice” sovraccarico di turno lavorativo.

Dunque non è possibile invocare lo “scudo penale” introdotto, durante il periodo emergenziale, dal d.l. 44/2021 ed, in ogni caso, al di là della irretroattività dell’applicazione legislativa, il fatto-reato va valutato sulla base di un importante inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato.

avv. Maria Antonella Mascaro

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