L’avvio delle indagini preliminari nei confronti di un ente e per quel che qui interessa, dunque, delle strutture sanitarie, nel caso di responsabilità da reato presupposto, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, è sempre stato ritenuto, nel corso degli anni di applicazione della norma, atto di natura discrezionale e non obbligatoria.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 143/2026 ha, di contro, affermato che procedere nei confronti dell’ente è un atto doveroso e non opzionale.
Ovviamente questo postulato ha conseguenze sul rapporto tra misure cautelari applicabili alla persona fisica e alla società.
Il principio contenuto nel provvedimento individua il rischio di reiterazione del reato con riguardo all’operatività della società/ente/struttura, piuttosto che all’apporto fornito dal singolo imputato.
Il caso riguarda un’indagine per i reati di associazione per delinquere, truffa, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e turbata libertà negli incanti, motivo per il quale il Pubblico Ministero ha applicato all’indagato la misura interdittiva del divieto di svolgere attività imprenditoriale ed assumere incarichi direttivi. Non è contestato alla società l’illecito ex D.lgs 231/2001, ignorando che il rischio derivasse proprio dall’operatività dell’ente, più che dal “prestanome” della società che poteva essere agevolmente sostituito.
In realtà la Corte individua il rischio di reiterazione del reato proprio nell’operatività dell’ente, più che nell’apporto del singolo imputato. Tanto è vero che, nella sentenza della Corte, la misura interdittiva nei confronti del singolo viene addirittura considerata “eccentrica”, dal momento che è chiaramente percepibile la qualifica dell’amministratore quale prestanome.
Da qui il principio secondo il quale la pubblica accusa che avvia indagini nei confronti di persone fisiche, è obbligata a farlo nei confronti degli enti, laddove esistano i presupposti secondo i quali il reato si insidia nell’operatività della società.
La Corte scrive: “la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non sia discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale”.
Il principio estrapolato si basa sull’art. 55 del decreto legislativo che impone al Pubblico Ministero di annotare i dati identificativi dell’ente nel registro delle notizie di reato, non appena siano acquisiti elementi in ordine alla notizia di illecito amministrativo sulla base del reato presupposto.
L’iscrizione dell’ente nel registro degli indagati sembra in proposito un atto dovuto, dunque, l’iscrizione diventa obbligatoria e non facoltativa. Ciò comporta necessariamente delle ricadute sulle misure cautelari in tema di rapporto fra quelle applicabili alla persona fisica e quelle previste nei confronti dell’ente, laddove la Cassazione afferma: “ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente,quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendonon necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell’autore del reato presupposto”.
Nel caso in esame il periculum, che la misura cautelare intendesse prevenire, rappresenta diretta conseguenza non delle cariche che l’imputato possa assumere, ma del fatto che la società continui ad operare. Pertanto l’unica misura cautelare realmente idonea, adeguata e proporzionata a prevenire il rischio di reiterazione era l’applicazione della misura interdittiva in capo all’ente.
avv. Maria Antonella Mascaro

