Svolgimento parallelo ed indipendente, da parte di una società a r.l. che svolge attività odontoiatrica, di attività turistico-ricettizia

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

La casa di cura “San Luca” di Praia a Mare (CS), associata ad Acop, ha richiesto un parere in merito all’esistenza di limiti o incompatibilità allo svolgimento parallelo ed indipendente, da parte di una società a r.l. che svolge attività odontoiatrica, anche di attività turistico-ricettizia presso alcuni e diversi locali da quelli in cui viene esercitata l’attività sanitaria.

Parere: L’attività svolta dalla società richiedente si colloca nell’ambito di applicazione degli artt. 10 della L. 183/2011 e 193 del TULS (RG 1265/1934).

      Da un lato, è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (odontoiatriche ad es.) secondo i modelli societari regolati dal Titoli V e VI del Libro V del Codice civile.

       Dall’altro la società sarà soggetta all’autorizzazione del Sindaco ai sensi dell’art. 193 del TULS.

      Nel caso di specie, la società gestisce già da prima del 2011 l’attività di servizi odontoiatrici in una struttura ed è titolare della necessaria autorizzazione.

     Attualmente, ferma restando l’attività sinora svolta, connessa alle cure odontoiatriche, vorrebbe adibire alcuni locali, indipendenti rispetto a quelli in cui questa principale attività viene svolta, a struttura ricettiva.

     La norma che autorizza le società tra professionisti (art. 10 L. 183/2011), nel fare salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti all’entrata in vigore della Legge, stabilisce che la società debba avere le seguenti caratteristiche: “a) l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’  professionale  da parte dei soci;  b) l’ammissione in  qualita’  di  soci  dei  soli  professionisti iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’  di investimento;  c)  criteri  e  modalita’  affinche’  l’esecuzione  dell’incarico professionale conferito alla societa’ sia eseguito solo dai  soci  in possesso   dei   requisiti   per   l’esercizio   della    prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta  dall’utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto all’utente; d) le modalita’ di esclusione dalla societa’ del  socio  che  sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 

     La partecipazione ad una societa’  e’  incompatibile  con  la partecipazione ad altra societa’ tra professionisti. (…)  7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi’ come la societa’  e’  soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.   8. La societa’ tra professionisti puo’ essere costituita anche per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali”.

     Riportando questi elementi al caso di specie, nel momento in cui la società richiedente il parere svolgesse l’attività di ricezione turistica, indipendente da quella odontoiatrica, i presupposti sopra riportati resterebbero comunque validi.

     In particolar modo e perché di maggior interesse in questo caso, si osserva, che i soci continuerebbero ad esercitare in via esclusiva l’attività professionale, evidentemente come persone fisiche e professionisti, essendo la struttura ricettiva gestita, dal punto di vista giuridico, dalla società e, dal punto di vista materiale, dal necessario personale ad hoc.

      Inoltre, il fatto che sia i soci che la società siano soggetti al regime disciplinare dell’Ordine di appartenenza non costituisce un limite nel caso in questione.

      A questo proposito, il Codice deontologico medico, all’art. 67, stabilisce che “il medico (rectius odontoiatra) non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale”.

      Tale disposizione, emessa in esito ad un lungo dibattito circa la possibilità di svolgimento di attività commerciali da parte del medico, è comunque sempre stata riferita a quelle attività commerciali che il medico possa voler svolgere al fine di trarre un maggior profitto dall’attività medica o svilire quest’ultima a mero meccanismo automatico costi-profitto (vedasi commento FnomCeo all’art. 67 citato).

     Per cui risultano vietate solo quelle attività commerciali che possano condizionare la dignità e l’indipendenza professionale, cioè quelle attività che incidano sulla condotta professionale intesa come esercizio onorabile della professione o che limitino l’indipendenza di scelta terapeutica, di valutazione medica, di giudizio clinico.

     Evidentemente, la gestione di una struttura ricettiva da parte della società in parola non può, per sua natura, integrare alcuno dei casi sopra citati e quindi non potrebbe essere in contrasto con l’art. 67 del Codice deontologico.

     Quindi, la lettura delle norme che possono applicarsi alla questione, non sembra introdurre alcun limite all’attività che la società richiedente il parere intende intraprendere.

     Resta in ultimo da analizzare la questione sul piano più strettamente civilistico.

Per prima cosa andrà ampliato e comunque modificato l’oggetto sociale e a questo proposito la legge riserva ai soci il potere di farlo, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5. cc (in combinato con art. 2480 per non incorrere nel 2484 comma 1 n.2).

Per comodità espositiva l’art. 2479 cc comma 2 n. 5 prevede che:

“I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

Omissis  

 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”.

Ancora l’art. 2480 cc recita:

“Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479 bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436”.

   Pertanto i soci, prima di modificare l’oggetto sociale, o di avviare attività commerciali, devono deliberare l’ampliamento dell’oggetto sociale fino a ricomprendere le attività commerciali in questione.

   Dunque i soci possono decidere di ampliare l’oggetto sociale, estendendolo alle attività commerciali da intraprendere, procedendo con l’ausilio di un notaio alle modificazioni dell’atto costitutivo. Diversamente si rischierebbe di incorrere nello scioglimento della società, previsto ai sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 2 cc: “per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie”.

     Infine si osserva che i pareri dell’Ordine del Medici e Odontoiatri e quello del Ministero del Lavoro e Sviluppo Economico sottoposti all’attenzione, riguardano, a parere di chi scrive, altra questione e cioè la distinzione fra attività professionali protette (come la figura dell’odontoiatra) e attività sanitaria; problema, nel caso proposto, superato ab origine, in quanto si tratta di un’esistente struttura societaria, per l’appunto una S.r.l., e rispetto alla quale non è in discorso  il rapporto fra la struttura costituita con la forma della società di capitali e la professione sanitaria, ma diversamente, la compatibilità fra la gestione, da parte della stessa società, di attività diverse: quella sanitaria e quella commerciale.

   In ogni caso, anche nel parere del Ministero si conferma che: “Tale applicabilità non esclude che sia consentita …la costituzione di società, purchè tale costituzione avvenga per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti, quale è la prestazione di servizi che trascendono l’oggetto delle professioni protette”.

                                                      

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *