Nel settore sanitario, la clausola claims made (dall’inglese “a richiesta fatta”) stabilisce che una polizza assicurativa copre i sinistri solo se la richiesta di risarcimento del paziente viene presentata durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente da quando è avvenuto l’errore medico.
In campo sanitario il momento chiave non è l’errore clinico in sé, ma il giorno in cui il medico o la struttura ricevono la formale richiesta di risarcimento. Molte polizze includono una garanzia di retroattività, coprendo i fatti commessi prima dell’inizio del contratto, purché la richiesta arrivi a polizza attiva. L’ultrattività della medesima permette di denunciare richieste di risarcimento fino ad un certo periodo dopo la cessazione dell’attività professionale.
La normativa sulla responsabilità professionale sanitaria (Legge Gelli Bianco) regola strettamente questo istituto per tutelare sia i professionisti che i pazienti. Prevede un’operatività temporale per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto se denunciati durante la vigenza della polizza. In caso di cessazione dell’attività, impone una copertura postuma (ultrattività) della durata minima di dieci anni per le richieste presentate per la prima volta.
La validità di clausole claims made è stata al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale: mentre le clausole senza limiti di retroattività sono ampiamente accettate, la giurisprudenza della Corte di Cassazione valuta caso per caso la validità delle clausole che limitano fortemente i periodi di retroattività o pretese, verificando caso per caso.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15973/2026 ha affrontato due problematiche sull’argomento responsabilità sanitaria e diritto delle assicurazioni: la delimitazione della responsabilità solidale tra più strutture coinvolte nel percorso clinico del paziente e la validità delle clausole claims made caratterizzate da una retroattività fortemente compressa, rimettendo poi la questione alla udienza pubblica.
La controversia trae origine dall’azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto, che attribuivano l’evento lesivo a una sequenza di omissioni diagnostiche e terapeutiche maturate nel corso di un percorso clinico articolato e interamente gestito da più strutture sanitarie.
In primo grado veniva affermata la responsabilità di una sola azienda sanitaria; in sede di appello, invece, la condanna veniva estesa a un ulteriore ente, con conseguente affermazione della responsabilità solidale. Il giudice di secondo grado aveva riconosciuto validità alla clausola claims made con retroattività biennale, escludendo l’operatività della copertura assicurativa
Dal punto di vista della responsabilità solidale è sufficiente che le diverse condotte abbiano concorso alla produzione di un unico evento dannoso per giustificare l’affermazione della responsabilità solidale nei confronti del danneggiato.
Il provvedimento della Corte richiama l’esigenza di verificare sempre l’equilibrio fra l’accertamento della responsabilità e la correttezza dell’individuazione di eventuali concause.
Altro profilo importante è rappresentato dalle clausole claims made che limitano la retroattività della copertura assicurativa a un arco temporale particolarmente ristretto. L’art. 11 della legge Gelli Bianco ha imposto un periodo minimo di retroattività. Pertanto le clausole che comprimono tale periodo in modo illegittimo sono da dichiarare nulle, almeno parzialmente, ricorrendo all’art. 1419, comma 2 del codice civile.
Vi è, pertanto, la necessità di un intervento destinato ad incidere sulle modalità di accertamento della responsabilità nelle vicende sanitarie complesse e sulla conformità delle polizze agli standard imposti dall’ordinamento.
avv. Maria Antonella Mascaro

