I nuovi canoni della responsabilità civile sanitaria

Sempre più frequentemente la giurisprudenza di legittimità si sostituisce al legislatore, ma questo non rende il sistema più stabile.

La Suprema Corte, negli ultimi quattro mesi, ha emesso varie pronunce riguardanti la responsabilità civile sanitaria, sostanzialmente sovvertendo l’impostazione classica dei rapporti che concernono strutture, professionisti sanitari e relativi contratti di assicurazione.

E’ già stata commentata l’ordinanza della terza sezione civile della Cassazione che pone al centro della motivazione del provvedimento il ruolo della legge Gelli Bianco,che limita l’azione di regresso ai soli casi di dolo o colpa grave, anche quando vengano invocate le regole generali del codice civile. La decisione è meritevole di attenzione in quanto il giudice di legittimità ribadisce la natura eccezionale della rivalsa e la centralità del rischio organizzativo della struttura sanitaria.

La Suprema Corte ribadisce i concetti, evidenziando la “specialità” della legge Gelli Bianco sulle norme ordinarie.

Pur in presenza di un medico che agisce in regime libero-professionale, dunque seguendo le regole dell’azione di regresso previste dal codice civile, deve essere posta in primo piano la dimostrazione della sussistenza della colpa grave da parte del medico, altrimenti, in presenza di colpa lieve prevalgono: il principio di ausiliarietà, ai sensi dell’art. 1228 cc, secondo il quale il medico opera nella struttura quale ausiliario, indipendentemente se esista un rapporto contrattuale diretto medico-paziente e l’art. 9 della legge n. 24/2017 che disciplina il rapporto interno tra struttura e sanitario, secondo cui il medico risponde solo nei casi accertati di dolo o colpa grave. In quest’ultimo caso deve trattarsi di una “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”.

La struttura sanitaria, dunque, è titolare dell’impresa e del rischio organizzativo e deve farsi carico degli errori dei propri ausiliari, potendo agire con azione di rivalsa solo nei casi di colpa grave accertata.

In considerazione del numero stragrande del contenzioso giudiziario, in virtù dell’applicazione della legge Gelli Bianco che obbliga la struttura a comunicare al sanitario l’instaurazione del giudizio o l’avvio di trattative stragiudiziali, c’è stata una leggera flessione dei processi, a seguito di transazioni o risarcimenti gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie.

Ciò perché si è compreso che il medico non può essere chiamato a rispondere automaticamente di qualunque danno risarcito dalla struttura.

Ancora, sempre la Suprema Corte ha imposto che nei contenziosi civili processuali riguardanti la responsabilità sanitaria, non è facoltà, ma obbligo di legge fare ricorso alla consulenza tecnica di ufficio collegiale, posto che la legge Gelli Bianco, all’art. 15, prevede la formazione di un collegio di consulenti composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella disciplina in esame.

L’azione di rivalsa viene limitata a dolo o colpa grave ribadendo così che non ogni errore professionale costituisce colpa grave, ma solo quello che si configura quale non scusabile perizia, negligenza; pertanto un mero errore tecnico non basta più a giustificare la rivalsa da parte della struttura sanitaria. La responsabilità organizzativa è solo della struttura, l’errore imputabile al sanitario è limitato solo ai casi gravi.

Ancora la responsabilità medica non può fondarsi su una mera valutazione di colpa astratta, ma deve essere sostenuta da un comprovato legame tra condotta ed evento lesivo. Un evento avverso imprevedibile e inevitabile interrompe il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente, ma può far entrare in gioco la responsabilità della struttura che deve stioulare una polizza assicurativa più solida.

Dunque è necessario rafforzare il risk management, le linee guida documentate; la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale; i presidi di controllo e le procedure all’interno dell’organizzazione.

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

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