La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 17304/2026 ha affrontato il tema dei compensi per l’attività di screening oncologico dei dirigenti medici, sancendo l’obbligo di restituzione delle somme percepite, come extra, da un dirigente di anatomia patologica.
L’importo, di circa 113.000 euro, era stato erogato per lo screening del carcinoma uterino tramite il Fondo Sanitario Nazionale.
Il medico riteneva che tali importi fossero legittimi poiché l’attività era svolta come prestazione aggiuntiva o straordinario, mentre il giudice di legittimità ha chiarito che la prevenzione oncologica rientra pienamente nei compiti ordinari di servizio.
L’erogazione di questi emolumenti è stata di conseguenza qualificata come un vero e proprio indebito oggettivo da rimborsaree, dunque, la Corteha rigettato le tesi della difesa basate sulle gravi e documentate carenze di organico della struttura sanitaria.
La pronuncia si inserisce in un orientamento rigoroso volto a perimetrare l’orario di lavoro e i confini della remunerazione. Viene così limitata l’estensione automatica del diritto a compensi extra per lo svolgimento di funzioni assistenziali essenziali.
La decisione ha un forte impatto organizzativo, poiché colpisce i progetti incentivanti, finanziati a livello nazionale, facendo in modo che le aziende sanitarie dovranno prestare massima cautela nel qualificare e remunerare le attività extramurarie o i progetti speciali.
Il principio espresso ribadisce che la tutela della salute pubblica e la diagnosi precoce costituiscono i doveri istituzionali del medico. Non basta che la prestazione avvenga materialmente fuori dall’orario ordinario per far scattare la retribuzione aggiuntiva. Resta fermo il vincolo di dover ricondurre l’attività nei limiti contrattualmente previsti senza deroghe legate all’emergenza del reparto.
La decisione desta preoccupazione tra i sindacati dei medici per il rischio di esporre il personale a pesanti azioni di recupero.
Il caso evidenzia il conflitto permanente tra le necessità operative delle ASL e l’interpretazione letterale dei contratti collettivi.
La Cassazione antepone la natura intrinseca della prestazione medica all’accordo economico locale o al progetto di finanziamento.
Questo provvedimento traccia una linea netta che impedisce di monetizzare come straordinario la normale attività di screening. Ne deriva una forte spinta verso la ridefinizione dei carichi di lavoro ordinari e una revisione dei regolamenti interni delle strutture.
L’ordinanza in discussione rappresenta un importante e severo precedente per tutta la dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale che avrà un notevole impatto sui contratti collettivi nazionali.
Seppur nessuna critica può essere mossa al giudice supremo, c’è da segnalare che il clima di incertezza su cosa è da considerare extra e cosa non lo sia, potrebbe condurre a bloccare progetti di screening molto utili, fondamentali, che sono alla base del principio universalistico della cura nel sistema sanitario italiano.
avv. Maria Antonella Mascaro

