Recentemente la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17657/2026, ha aperto un varco riguardo alla responsabilità dell’imprenditore in ordine ai reati di pericolo in astratto e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Nel caso considerato all’amministratore di una società il cui oggetto societario riguardava i trattamenti galvanici, veniva contestato il reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, reato punito dall’art. 256, II comma del Dlgs. N. 152/2006, per aver accumulato nel corso degli anni oltre ottocento chilogrammi di fanghi e altri rifiuti speciali.
L’imputato era stato condannato dal giudice del primo grado, ma la Corte territoriale aveva riformato la sentenza, dichiarando l’assoluzione dell’imprenditore sulla base del fatto che non fosse stata dimostrata l’esistenza di un pericolo effettivo per l’ambiente, dal momento che i rifiuti erano custoditi all’interno di una struttura chiusa ermeticamente e dunque non atta alla dispersione o allo sversamento nell’ambiente.
La Suprema Corte, adita con ricorso del Procuratore Generale, decideva con una pronuncia di annullamento dell’assoluzione e rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, per nuova valutazione, facendo leva nella motivazione sul fatto che nei casi come il reato contestato, trattandosi di reato di pericolo in astratto e non in concreto non sia richiesta la lesione effettiva di un bene giuridico, in quanto il solo pericolo, la possibilità in astratto che possa accadere qualcosa di nocivo per l’ambiente è di per sé la lesione del bene che si vuole proteggere. Si legge nel provvedimento che: “l’art. 256 D.lgs. 152/2006 ha natura di reato di pericolo astratto e, dunque, non necessita dell’accertamento della effettiva lesione del bene tutelato: la norma sanziona il deposito in sé, in quanto suscettibile in astratto di arrecare danno al bene dell’ambiente. Il pericolo è ritenuto implicito nella condotta, potenzialmente idonea a determinare la lesione di un bene che, proprio perché di interesse per la generalità dei consociati, giustifica la forma di tutela anticipata”.
La condotta è penalmente rilevante, in quanto è lo stesso ordinamento che ne impone una valutazione ex ante, indipendentemente dal verificarsi dell’evento che non è contemplato nella norma stessa e che fa parte della condotta di un altro reato.
Anche in ordine alla applicazione della tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., la Corte ne afferma il diniego, poiché la sua applicazione richiede una valutazione del fatto concreto, ai sensi dei criteri stabiliti dall’art. 133 c.p. per l’irrogazione della pena, che nel caso in esame è incompatibile con la tenuità, essendo, il deposito incontrollato di rifiuti, in atto da molti anni ed essendo il volume ed il peso dei rifiuti accumulati di notevole entità. Dunque il fatto non poteva ritenersi occasionale e pertanto non tenue.
La sentenza si colloca in quel filone giurisprudenziale ormai molto rigoroso in materia di reati ambientali, che di per sé esclude il basarsi esclusivamente sulla mancanza di danno. Tanto è vero che oltre alla responsabilità personale, sussiste la responsabilità per colpa di organizzazione dell’ente, dal momento che una gestione irregolare dei rifiuti potrebbe derivare dall’assenza di procedure sulla gestione ambientale, dalla mancata effettuazione di verifiche periodiche sul corretto smaltimento dei rifiuti, oppure dall’inefficienza dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
In materia di responsabilità degli enti per reati ambientali ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001, il modello di organizzazione e gestione, per non incorrere nell’applicazione della colpa, deve essere costruito in relazione alla concreta struttura e all’attività dell’impresa, individuando in modo chiaro prima i rischi, poi le procedure e i presidi per prevenire la commissione di illeciti.
La giurisprudenza di legittimità e di merito non lasciano spazio di manovra difensiva, dunque occorre attrezzarsi con modelli e presidi ben strutturati.
avv. Maria Antonella Mascaro

