Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la Corte costituzionale amplia le tutele risarcitorie

Con la sentenza n. 174 del 2026, la Consulta elimina il limite dimensionale che impediva di riconoscere indennità maggiorate ai lavoratori con maggiore anzianità di servizio. La decisione interessa anche le strutture sanitarie private di minori dimensioni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, è intervenuta sulla disciplina delle conseguenze economiche dei licenziamenti illegittimi nelle imprese di piccole dimensioni, dichiarando parzialmente incostituzionale l’articolo 8 della legge n. 604 del 1966.

La pronuncia riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e introduce un’importante novità nella determinazione dell’indennità risarcitoria, rafforzando le tutele economiche riconosciute in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.

La decisione della Consulta

La normativa prevedeva, per i datori di lavoro di minori dimensioni, un’indennità generalmente compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in alternativa alla riassunzione del lavoratore.

La possibilità di elevare tale indennità fino a 10 mensilità, per i dipendenti con oltre dieci anni di anzianità, e fino a 14 mensilità, per quelli con oltre venti anni di servizio, era subordinata al superamento della soglia dei quindici dipendenti.

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima questa limitazione, ritenendo che il requisito dimensionale impedisse un’adeguata personalizzazione del risarcimento e determinasse una tutela insufficiente rispetto al danno subito dal lavoratore.

Per effetto della sentenza, anche i datori di lavoro sotto la soglia dei quindici dipendenti potranno essere condannati a corrispondere indennità fino a 10 o 14 mensilità, in presenza dei rispettivi requisiti di anzianità. La maggiorazione non è automatica, ma rimane affidata alla valutazione del giudice, sulla base delle circostanze del caso concreto.

Il caso all’origine della pronuncia

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Livorno nell’ambito di una controversia riguardante una lavoratrice impiegata presso uno studio dentistico con meno di quindici dipendenti, assunta nel 2003 e licenziata nel 2024.

Il giudice aveva evidenziato come il limite massimo di sei mensilità non consentisse di riconoscere un’indennità proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate e alla lunga anzianità di servizio della dipendente.

La Consulta ha condiviso la necessità di garantire una tutela economica effettiva, capace di svolgere sia una funzione compensativa del danno sia una funzione deterrente nei confronti dei licenziamenti illegittimi.

Le ricadute per la sanità privata

La pronuncia assume particolare rilievo anche per il settore sanitario privato, soprattutto per studi professionali, ambulatori, laboratori diagnostici e strutture di dimensioni contenute che rientrano nel campo di applicazione della disciplina esaminata.

Per tali realtà, la decisione comporta un potenziale incremento dell’esposizione economica in caso di licenziamento illegittimo di dipendenti assunti anteriormente al 7 marzo 2015.

Sarà pertanto opportuno prestare particolare attenzione alla corretta gestione dei procedimenti disciplinari, alla motivazione dei provvedimenti di licenziamento e al rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa e dai contratti collettivi applicabili.

La sentenza si inserisce, inoltre, nel percorso di revisione della disciplina delle tutele contro i licenziamenti illegittimi già avviato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2025, relativa ai lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015.

Per le strutture sanitarie private, la novità rende ancora più importante una gestione rigorosa dei rapporti di lavoro, anche in considerazione delle possibili conseguenze economiche derivanti dal contenzioso.

Corte costituzionale, sentenza n. 174/2026, decisa il 6 luglio 2026 e depositata il 22 ottobre 2026.Consulta il testo integrale della sentenza n. 174/2026

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