La Cassazione si esprime sul cosiddetto “tempo tuta”

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 20927/2026 affronta il tema del “tempo tuta”, cioè il tempo dedicato alla vestizione per i medici convenzionati del servizio 118.

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento economico del tempo necessario ad indossare e togliere la divisa, oltre al risarcimento delle spese sostenute personalmente per il lavaggio e la stiratura degli indumenti.

La Corte di appello territoriale aveva accolto le pretese, riconoscendo complessivamente quindici minuti per ciascun turno.La decisione di merito aveva assimilato, sotto questo profilo, la posizione dei medici convenzionati con il 118 a quella del personale sanitario subordinato.

La Cassazione, diversamente, ha preso prende le distanze da tale impostazione, valorizzando la diversa natura del rapporto convenzionale.

Il punto centrale dell’ordinanza è infatti la qualificazione del rapporto dei medici convenzionati che, secondo giurisprudenza consolidata, ha natura privatistica e libero-professionale, seppure con caratteri di parasubordinazione.Non si tratta, quindi, di un rapporto di pubblico impiego subordinato.

Da questa qualificazione discende, per la Corte, l’impossibilità di applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro subordinato.In particolare, La Suprema Corte richiama i precedenti del 2025 che avevano già escluso tale assimilazione. Il giudice di legittimità censura, dunque, l’estensione ai medici convenzionati dei principi elaborati per gli infermieri subordinati.

Il richiamo al CCNL del personale non dirigenziale del comparto sanità non può fungere automaticamente da parametro retributivo.La disciplina applicabile deve essere ricercata innanzitutto negli Accordi Collettivi Nazionali relativi alla medicina convenzionata.

Anche la nozione di “orario di lavoro” assume, in questo contesto, un significato differente.Nel rapporto autonomo non può essere automaticamente individuato un tempo ulteriore, soggetto al potere direttivo del datore di lavoro.

Dunque, nel grado di merito, occorreva verificare concretamente se l’attività di vestizione fosse effettivamente richiesta al di fuori dell’attività professionale dovuta.Ed è proprio sul terreno della prova che la sentenza di appello è stata censurata. Il giudice di secondo gradoaveva desunto l’esistenza del tempo aggiuntivo principalmente dalla durata dei turni.Secondo la Cassazione, tale circostanza costituisce una semplice congettura e non un vero “fatto noto”.La durata del turno, infatti, non dimostra che vestizione e svestizione avvenissero necessariamente prima o dopo l’orario di servizio.Analoghe considerazioni valgono per il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura delle divise. Tutte queste attività devono essere concretamente provate in merito ai tempi nei quali vengono svolte o assolte ed in base alla loro frequenza. Una necessaria inversione dell’onere probatorio che riafferma la centralità dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova: non è possibile utilizzare la liquidazione equitativa per supplire alla mancata dimostrazione dell’esistenza stessa del diritto.

Prima di stabilire il “quantum” del danno occorre dimostrare l’“an” della pretesa.La decisione non esclude in assoluto che un medico convenzionato possa avere pretese economiche connesse al “tempo tuta, ma esclude che tali pretese possano siano automatiche.

Il principio che si trae dall’ordinanza in commento non alberga soltanto nella soluzione del problema del “tempo tuta”, ma soprattutto nel ribadire che la natura parasubordinata del rapporto convenzionale costituisce il presupposto dal quale deve partire ogni valutazione relativa a diritti, orario e trattamento economico del medico convenzionato.

avv. Maria Antonella Mascaro

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