La Suprema Corte di Cassazione ritorna sul tema delle infezioni nosocomiali e con la sentenza n. 24916 del 2026 ribadisce e specifica il tema della responsabilità suddivisa fra le parti e il relativo onere probatorio.
Il caso questa volta riguarda una sepsi a seguito di cateterismo vescicale che mette nuovamente a confronto il riparto dell’onere probatorio fra paziente e struttura sanitaria, individuato dagli articoli 1218 e 2697 del codice civile.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, al paziente spetta l’onere di dimostrare il nesso di causalità materiale tra la degenza o l’esecuzione di una procedura diagnostico terapeutica invasiva e l’insorgenza dell’infezione, secondo il criterio del “più probabile che non”. Invece, alla struttura sanitaria compete la prova positiva di aver adottato rigorosamente tutte le misure idonee a prevenire il rischio di infezione, motivo per il quale l’evento verificatosi è dovuto a cause imprevedibili.
Nell’evoluzione della giurisprudenza questo onere probatorio che riguarda le strutture si è fortificato, nel senso che la prova è diventata più rigorosa, passando da un onere dell’esistenza di una prevenzione teorica alla prova della sussistenza di una prevenzione documentata, in particolare verificata attraverso la sussistenza di ben 14 indicatori.
Dunque, per la struttura sanitaria non è sufficiente il potere di allegazione di delibere aziendali, regolamenti e dichiarazioni di rispetto dei protocolli, ma per fa sì che il giudice applichi la liberatoria di cui all’art. 1218 del codice civile, la difesa dell’azienda deve provare che tutti i 14 punti della check list siano stati rispettati. La lista riguarda il rispetto di una serie codificata di protocolli: la raccolta, il lavaggio e la disinfezione della biancheria; lo smaltimento corretto dei rifiuti; l’igiene e la pulizia della mensa e degli utensili per la somministrazione; la preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti; il controllo della qualità dell’aria e la manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione; la predisposizione di un adeguato sistema di sorveglianza e notifica delle infezioni; il controllo e la limitazione degli accessi dei visitatori; l’esecuzione delle procedure di controllo degli infortuni e delle malattie dei dipendenti; il rapporto numerico tra personale sanitario e degenti; la sorveglianza epidemiologica; la redazione sistematica di report da parte delle direzioni di reparto; l’invio periodico dei report alle direzioni sanitarie per l’identificazione e l’eventuale diffusione dei germi; la tracciabilità con indicazione precisa dell’orario dell’esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
In questo senso anche il ruolo del consulente tecnico di ufficio cambia, in quanto non deve soltanto stabilire il nesso di causalità fra azione ed evento infezione, ma deve verificare la compatibilità cronologica e biologica tra l’atto sanitario e la manifestazione dell’infezione, facendo riferimento ai tempi di incubazione dei germi del reparto, in quanto la sola presenza di un microrganismo non può essere indicata come un caso fortuito. Il perito deve accertare se l’isolamento del ceppo infettivo si poteva contenere con adeguate misure preventive, dunque, analizzando tutti i punti della check list.
Se la struttura fornisce la prova documentale e temporale dell’adozione scrupolosa delle misure preventive, il perito potrà rispondere sulla non evitabilità dell’evento; se la documentazione presentata dalla struttura in ordine alle misure di prevenzione adottate ed ai tempi di messa in atto delle medesime, la responsabilità civile della stessa sarà inevitabile.
Dunque sempre maggiore sicurezza nella prestazione delle cure, sempre più rigorosa la prova di aver usato tutte le cautele per evitare infezioni.
avv. Maria Antonella Mascaro

