Non è una novità che la giurisprudenza di legittimità colmi vuoti normativi o linee guida comportamentali che non si ritrovano sul codice o sulle leggi speciali. Tanto è vero che spesso la Corte di Cassazione afferma gli oneri probatori che gravano sulle strutture sanitarie per attestare che le misure di prevenzione siano state rispettate.
Fra queste vanno annoverate una serie di protocolli e misure, che lo si ribadisce sempre, devono essere il biglietto da visita della struttura, finalizzati ad evitare danni che possono essere letali per il paziente.
A tale proposito gli indicatori imposti dalle linee guida, applicabili in senso oggettivo, riguardano, ad esempio: puntuali protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; indicazioni precise sulla raccolta, sul lavaggio e sulla disinfezione della biancheria; il corretto smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; i protocolli da eseguire per la mensa e per gli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; la preparazione, la conservazione e l’uso dei disinfettanti; la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento; il sistema di sorveglianza e di notifica; il controllo e la limitazione dell’accesso ai visitatori; il controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali; la sorveglianza dei dati microbiologici di laboratorio; i report da parte delle direzioni dei reparti a comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni sentinella.
La Corte Suprema interviene anche sugli oneri soggettivi della prevenzione che, oltre alla mancanza di responsabilità colposa, eviterebbero danni in tema di responsabilità contabile.
Tutto ciò inerisce a quelle che vengono indicate come posizioni di garanzia, tipiche, della sola responsabilità colposa e che fanno sì che siano attribuite ai dirigenti in posizione apicale, di tal fatta che questi avranno l’obbligo di indicare le regole cautelari da adottare e ne sorveglieranno l’esecuzione, attraverso verifiche periodiche stabilite quali presidi.
Di contro il direttore sanitario ha il compito di attuare, organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite. Infine il dirigente di struttura è l’esecutore finale dei protocolli e delle linee guida e deve collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili.
Nei contenziosi civili molto spesso i quesiti che si pongono ai consulenti tecnici di ufficio riguardano specificamente l’accertamento della relazione eziologica tra l’infezione e la degenza ospedaliera.
Le aule di giustizia pullulano di cause civili di questo tipo, dove, purtroppo l’infezione nosocomiale fa da padrona, dovendo la struttura fornire, con una sorta di inversione dell’onere probatorio una stringente, quasi diabolica prova di aver usato tutte le cautele per evitare che il fatto accadesse.
Pertanto solo con rigorosi protocolli e con l’adozione di sistemi di qualità, gestione ed organizzazione, nonché di un adeguato, efficiente e attivo modello di gestione e di organizzazione, ai sensi del D.lgs n. 231/2001, può essere evitata la responsabilità colposa.
avv. Maria Antonella Mascaro

