A cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Quello del testamento biologico è un tema sempre molto dibattuto e in continua evoluzione, ma come deve comportarsi il medico e per quello che è d’interesse, la struttura sanitaria, in presenza di questo importante documento?
Il testamento biologico in Italia viene chiamato anche disposizione anticipata di trattamento (DAT).
In questo documento, il dichiarante anticipa le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari futuri che potrebbero essergli praticati qualora si venisse a trovare in una situazione di incapacità all’autodeterminazione.
Il testamento biologico, dunque, consente di rispettare la volontà del paziente espressa prima, nel momento in cui non è più capace di intendere e di volere. E’ dunque un modo preventivo, con determinate formalità, di esprimere una volontà anticipata.
La persona in questione, per esempio, potrebbe non voler essere curata o rianimata e, grazie al testamento biologico, è possibile conoscere in anticipo la sua decisione e agire di conseguenza.
La DAT può essere redatta da tutte le persone maggiorenni in grado di intendere e di volere. Questa opportunità, invece, non è concessa ai minori, per i quali la decisione spetta ai genitori, ai tutori o all’amministratore di sostegno.
Con il testamento biologico si può dunque decidere di sottoporsi a qualsiasi cura medica e chiedere di essere assistiti a oltranza, oppure scegliere di rifiutare ogni tipo di trattamento e accanimento terapeutico, compresi la rianimazione, la somministrazione di antidolorifici, l’intubazione e la sedazione. In questo modo un paziente può decidere della propria vita, senza dover lasciare questa scelta ad altre persone.
Il testamento biologico può essere redatto con un atto pubblico oppure tramite scrittura privata autenticata
Ci si dovrà rivolgere ad un notaio o all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del paziente o, ancora, se il disponente è un cittadino italiano all’estero, presso gli Uffici Consolari italiani.
Le disposizioni contenute nell’atto testamentario possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento.
I testamenti biologici in Italia vengono conservati in una Banca Dati istituita dal Ministero della Salute: vengono registrate tutte le DAT e la nomina di eventuali fiduciari. La Banca Dati raccoglie la copia del testamento biologico e garantisce il suo immediato aggiornamentoin caso di rinnovo, modifica o revoca. Inoltre, essa assicura l’accessibilità al documento da parte del medico che ha in cura il paziente, del disponente e del fiduciario.
Per essere efficace il testamento dovrà riportare: i dati anagrafici del firmatario; tutte le informazioni relative allo stato di salute e alle terapie da adottare o non adottare; la sottoscrizione del medico in cui dichiara di aver informato il paziente sulle possibili conseguenze della malattia e sui trattamenti sanitari; la nomina di eventuali fiduciari.
A questo ultimo riguardo, il fiduciario è la persona di fiducia del disponente, che ne farà le veci e potrà rappresentarlo nella relazione con il medico o con la struttura sanitaria in cui verrà ricoverato.
Nei casi di contrasto tra il medico e il fiduciarioè necessario rivolgersi al giudice tutelare. Il medico, per esempio, potrebbe non rispettare le dichiarazioni contenute nel testamento biologico perché le condizioni in cui versa il paziente non corrispondono a quelle descritte nel testamento biologico o, perchè ad esempio, all’atto di sottoscrizione del testamento non esistevano ancora terapie in grado di offrire un reale miglioramento delle condizioni del paziente.
Il sanitario e la struttura che si trovino al cospetto di un paziente che non può compiutamente esprimere la propria volontà e che abbia per questa evenienza redatto delle disposizioni specifiche dovranno a queste attenersi o, nel caso di dubbio, dovranno adire il giudice civile.
La semplice decisione difforme del sanitario, che si pone in contrasto quindi con le disposizioni del paziente, senza che sia avallata dal Tribunale civile, determina una responsabilità, sia del sanitario che della struttura, per attività terapeutica in carenza di consenso, potendo anche determinare il reato di violenza privata o lesioni.