Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie più ampia con le novità del DL Semplificazioni

Si allarga il raggio d’azione dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie: la portata diventa più ampia con il Decreto Semplificazioni.

All’interno del decreto “Semplificazioni fiscali” sono contenute varie misure tributarie. Eccole nel dettaglio:

  • estensione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni aventi a oggetto il ricovero e le cure offerte dai soggetti convenzionati e non convenzionati;
  • esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie offerte dalle case di cura non convenzionate che vengono addebitate ai pazienti;
  • per l’esterometro, l’esclusione degli acquisti extraterritoriali fino a 5 mila euro;
  • passa dal 16 al 30 settembre la scadenza per presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • si incrementa da 250 euro a 5 mila euro il tetto entro il quale si può differire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai tre mesi successivi (solo a partire dal 2023);
  • proroga a tutto il 2026 dell’inversione contabile su personal computer, tablet, telefoni, gas, energia, microprocessori e certificati verdi.

In particolare con il decreto “Semplificazioni” arriva l’estensione dell’esenzione dell’Iva per il comparto sanitario.

Il provvedimento va a integrare l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. In particolare, l’ampliamento dell’esenzione spetta anche alle prestazioni sanitarie di ricovero o di cura, effettuate pure dai professionisti.

L’esenzione spetterà:

  • alle prestazioni rese dai professionisti sanitari (odontoiatri, medici e infermieri);
  • alle prestazioni di cura e di ricovero, compreso il vitto e la somministrazione di farmaci. Tali prestazioni devono essere rese da cliniche o case di cura convenzionate;
  • per le prestazioni rese dalle case di cura non convenzionate, che spesso si servono di professionisti terzi, il decreto allarga il regime di esenzione fiscale come se il servizio fosse reso dalle case di cura direttamente al paziente. Il limite all’esenzione è costituito dall’importo che la casa di cura deve al professionista terzo.

Il decreto ridisegna l’esenzione Iva, che precedentemente riguardava le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del TU delle leggi sanitarie, approvato con Rd n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

La nuova norma applica, invece, l’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, come sopra individuate. L’esenzione si applica infatti anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso, ad esempio, da ente ospedaliero, clinica o casa di cura convenzionata quando tale soggetto a sua volta acquisti la prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

In questo modo il regime dell’esenzione si focalizza sul soggetto che eroga la prestazione sanitaria, rispetto all’elemento oggettivo della “cura della persona”, valorizzato nella precedente previsione.

Il provvedimento allarga anche l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%, che si applicherà per:

  • le prestazioni di maggior confort alberghiero e alberghiere verso persone che sono ricoverate nelle strutture sanitarie convenzionate. Si tratta di un allargamento rispetto alle esenzioni previste ai commi 18 e 19 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972;
  • l’alloggio a persone che accompagnano i pazienti ricoverati presso strutture di cura, sia convenzionate che non convenzionate, con applicazione di aliquota ridotta al 10%.

Nel caso di ricovero di pazienti in strutture sanitarie non convenzionate, l’aliquota Iva rimane quella ordinaria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *