Diritto di iscrizione gratuita al SSN per lo straniero disabile

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 97/2026 ha preso in considerazione le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in via principale, dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e, in via subordinata, del comma 3 del medesimo art. 34, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione.

L’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 disciplina l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (SSN), disponendo che: “hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale”. Questa disposizione è richiamata nell’ordinanza di rimessione nella parte in cui non contempla l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.

La Corte asserisce che il giudice rimettente ha motivato la sua convinzione sull’impraticabilità di un’interpretazione adeguatrice, ritenendo che la norma di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 non attribuisca alcun rilievo “alla situazione precedente a quella per cui lo straniero è attualmente titolare di permesso di soggiorno”.

Non vi è dubbio che sarebbero violati gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost. qualora l’unica interpretazione possibile del suddetto art. 34, comma 1, fosse quella prospettata dal rimettente e diretta a escludere dall’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN i cittadini stranieri, già titolari del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di famiglia, solo in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile. La perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile. Questa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi della Consulta.

La giurisprudenza costituzionale, ispirata anche ai principi rivolti alla tutela delle persone più fragili come si rileva nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 dall’Assemblea delle Nazioni Unite e nella “Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 2008, si basano sulla salvaguardia di questi diritti.

Pertanto la questione è infondata perché male interpretata, ma sussiste la salvaguardia dei cittadini stranieri che, a causa di un’invalidità, convertono il proprio permesso di soggiorno da motivi di lavoro a residenza elettiva, i quali mantengono il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al servizio sanitario nazionale.

Avv. Maria Antonella Mascaro

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