COMUNICATO 13 LUGLIO 2026
Nell’analisi delle pronunce rilevanti in tema di malpractice medica si segnala la recente sentenza n. 17398 del 2 giugno 2026 con cui la Corte di Cassazione ha statuito che nei casi di decesso del paziente, il risarcimento per la vittima deve essere liquidato in proporzione agli anni effettivamente vissuti dopo la lesione e non per la normale aspettativa di vita, riducendo l’importo trasmissibile agli eredi. Ed invero, viene affermato il principio secondo il quale nei casi di premorienza il danno va liquidato in proporzione agli anni realmente vissuti dopo la lesione. In pratica, il giudice deve partire dal risarcimento che sarebbe spettato alla vittima se fosse rimasta in vita fino alla fine del giudizio e ridurre poi l’importo in rapporto alla durata concreta della sopravvivenza. Il principio è particolarmente importante nelle cause di malasanità e responsabilità sanitaria, perché incide direttamente sul valore del risarcimento trasmissibile agli eredi quando il paziente decede prima della sentenza per cause indipendenti dall’illecito. Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte interviene quando un paziente subisce un danno alla salute a causa di una condotta medica errata, ma muore prima della sentenza per ragioni del tutto autonome rispetto a quell’illecito (ad esempio per una patologia preesistente o per un incidente), il calcolo del risarcimento non può, dunque, basarsi sulle tabelle standard della “speranza di vita teorica”. Questa decisione risulta rilevante atteso che nei giudizi di risarcimento per malasanità spesso intercorre un lungo lasso di tempo tra l’errore medico, l’instaurazione della causa e la sentenza definitiva. Poiché i pazienti danneggiati possono essere soggetti fragili o anziani, il rischio che decedano prima del verdetto è concreto. La Cassazione ha, così, fissato i criteri che i Giudici dovranno seguire nella quantificazione del danno biologico nei casi concreti: Il giudice deve calcolare il risarcimento teorico complessivo che sarebbe spettato alla vittima se fosse rimasta in vita fino al termine del giudizio. L’importo finale dovrà, poi, essere ridotto parametrando la cifra alla durata concreta e reale della sopravvivenza del paziente dopo il verificarsi della lesione. Questo meccanismo incide direttamente sul valore del risarcimento trasmissibile “iure hereditatis” ai familiari, ancorando il diritto all’effettiva realtà biologica vissuta e rappresenta un importante punto vista atteso che fin ora la giurisprudenza oscillava sull’applicazione rigida delle tabelle milanesi o romane. Con la sentenza n. 17398/2026 viene, così, confermato che la natura puramente compensativa del risarcimento deve ristorare un danno effettivo e non ipotetico, evitando ingiustificati arricchimenti per gli eredi ma garantendo, al contempo, la piena tutela del periodo di vita compromesso dall’errore sanitario.
avv. Rossella Gravina

