Medici specialisti esterni e contributo previdenziale in riferimento al rapporto di lavoro

Le strutture accreditate con il Ssn devono versare all’Enpam i contributi previdenziali per gli specialisti esterni (non dipendenti), che partecipano alla produzione del fatturato ottenuto con le prestazioni in convenzione (fatturato imponibile).

Nel Fondo speciale di previdenza della Fondazione Enpam confluisce, tra gli altri, il Fondo di Previdenza a favore degli specialisti esterni, che costituisce la gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento.

Nella gestione previdenziale degli specialisti esterni, sono iscritti i medici e gli odontoiatri:

1) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali;

2) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;

3) indicati, ai sensi dell’art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

L’art. 1 comma 39 della legge 234/2004, citato, dispone che:

 “Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.”

Tanto premesso, il contributo a carico della struttura è stato, sino al 2023, il 2% del fatturato imponibile, tolti gli abbattimenti previsti dai Dpr 119 e 120 del 23 marzo 1988.

La Fondazione ENPAM ha introdotto, a partire dall’anno di fatturato 2023, uno specifico contributo a carico dei beneficiari del versamento del 2% (già previsto dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004), pari al 4% della quota di fatturato annuo, ascrivibile all’attività del professionista, attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Ssn, sempre al netto degli abbattimenti per branca applicabili.

Le norme introdotte nel Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata dell’Enpam, a valere dal 2023, sono le seguenti:

Articolo 5, comma 4bis:

“A carico degli iscritti di cui al precedente comma 3 è posto un contributo previdenziale nella misura indicata nell’allegata Tabella C, commisurato alla quota di fatturato annuo di cui ai precedenti commi 3 e 4, riferita alla loro attività professionale. Gli iscritti possono optare per limitare l’entità di tale contributo ad una percentuale del compenso percepito per l’attività professionale relativa alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative”.

Articolo 5, comma 4ter:

“Le società di cui all’art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 trattengono il contributo di cui al precedente comma 4bis dai compensi professionali spettanti all’iscritto e provvedono al relativo versamento alla Fondazione Enpam. Le modalità ed i termini per il versamento del contributo, nonché per la formalizzazione dell’opzione di cui al precedente comma 4bis, ultima parte, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione”.

Il contributo a carico del professionista è il 4% (calcolato sullo stesso imponibile su cui viene conteggiato il 2%), che la struttura deve trattenere dal compenso dello specialista per poi riversarlo all’Enpam.

Questi contributi danno diritto allo specialista di ricevere la pensione dalla gestione degli Specialisti esterni una volta che avrà raggiunto i requisiti previsti dal Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

Si ribadisce che il contributo del 4% all’ENPAM è dovuto se le prestazioni rientrano nell’ambito dell’attività specialistica esterna resa nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, ricomprendendo in questa anche quella riguardante le strutture accreditate.

Secondo le direttive ENPAM, il contributo del 4% è posto a carico del medico specialista che svolge la prestazione, nominalmente.

Il soggetto obbligato ad agire, a titolo di sostituto di imposta è la struttura accreditata, che versa il contributo “al posto del medico”, per ogni medico.

Infatti la suddetta struttura è tenuta a dichiarare il fatturato prodotto per le prestazioni dei medici, dunque a trattenere l’importo del 4% dai compensi corrisposti, e versare all’ENPAM sia il 2% a proprio carico, sia il 4% a carico del medico (salvo che il medico non abbia optato per il cd. Tetto che limiterebbe la trattenuta al complessivo 4%). 

Il principio è legato alla natura della prestazione ed al rapporto che la struttura accreditata ha con il SSN, motivo per il quale agisce come sostituto d’imposta.

Nel caso in cui c’è un rapporto fra la struttura accreditata ed una società interinale, fra quelle autorizzate ex lege, la normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 81/2015, in particolare gli articoli 33 e 35 che prevedono:

art. 33: 

“Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.

Art. 35:

“Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.

6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore”.

Dunque in questo secondo caso, secondo la norma contenuta al II comma dell’art. 35 del D.lgs. n. 81/2015, la struttura accreditata è responsabile in solido con la società di somministrazione del lavoro, autorizzata, tanto del trattamento retributivo, quanto delle ritenute previdenziali dello stesso, con diritta di rivalsa dell’utilizzatore sul somministratore.

Nel caso si sia in presenza di un contratto fra la struttura accreditata ed una società esterna che non sia quella di somministrazione autorizzata ex lege, è necessario comprendere e conoscere la natura del rapporto contrattuale.

Non può parlarsi di “Medici esterni”, cioè medici e odontoiatri non dipendenti che lavorano per strutture accreditate con il Ssn, per i quali la struttura accreditata dovrebbe trattenere il dovuto (il 2%+4%) e versarlo all’Enpam.

In tal caso se la società esterna fattura alla struttura convenzionata e il medico, a sua volta emette fattura/ricevuta alla Società con cui ha il rapporto: i contributi sul reddito da libera professione verranno versati secondo gli accordi intervenuti, in base al tipo di contratto e fatturazione (che, in questo caso non sono a disposizione di chi scrive).

Solo se e a somministrare il lavoro sono “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite” (art 1 comma 39, legge 234/2004) allora tratterranno i contributi ENPAM riversandoli al Fondo di previdenza.

Diversamente sarà il singolo medico (a meno che non abbia accordi diversi con la società con cui ha rapporto contrattuale) a versare i contributi.

avv. Maria Antonella Mascaro

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