COMUNICATO 01 OTTOBRE 2026
Anche l’Emilia Romagna approda ad un testo definitivo di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Si tratta della L.R. n. 10 del 2026, composta da 12 articoli, per rendere uniformi, trasparenti e accessibili le procedure relative al suicidio medicalmente assistito sul territorio regionale.
La norma non introduce nuovi reati o casi di non punibilità né disciplina il diritto penale o civile (materie di competenza statale), ma organizza le modalità sanitarie del Servizio Sanitario Regionale in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 242/2019 e n. 135/2024).
La struttura della legge si divide in capi e articoli chiave: il I capo definisce le finalità e l’organizzazione dell’accesso al suicidio medicalmente assistito. Istituisce la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente di Area Vasta (CoVam) con compiti di valutazione collegiale delle istanze, e stabilisce le modalità di accesso dei pazienti. Il Capo II regola la presa in carico della richiesta del malato e la procedura, la verifica dei requisiti clinici ed etici e l’acquisizione del parere del Comitato Etico Regionale di Consulenza Indipendente (COREC).
La legge si applica esclusivamente ai pazienti con patologie irreversibili, fonti di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, garantendo al contempo il pieno sviluppo e la priorità delle cure palliative.
Ancora una volta, come nei precedenti casi di leggi regionali, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge suddetta dinanzi alla Corte Costituzionale. Secondo quanto riportato da fonti governative e testate accreditate come il Sole 24 ore e l’Ansa, motivi principali del ricorso – presentato il 24 settembre u.s. -, si articolano su tre fronti.
Il primo riguarderebbe un eccesso di potere dovuto all’invasione delle competenze dello Stato, in quanto il governo sosterrebbe che la legge regionale invaderebbe una sorta di competenza esclusiva dello Stato in materia. In particolare, secondo il Governo, la norma regionale contrasta con gli articoli 2, 32 e 117 della Costituzione, poiché lede il potere riservato al solo Stato di legiferare sull’ordinamento civile e penale e sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Il secondo punto consterebbe nella violazione dei vincoli costituzionali.
Secondo l’esecutivo, l’Emilia-Romagna avrebbe eluso o aggirato i precisi vincoli stabiliti dalle sentenze della Consulta. Il Governo ritiene che le regioni possano legiferare solo sugli aspetti strettamente organizzativi interni al proprio servizio sanitario locale, ma non possano definire autonomamente requisiti procedurali o temporali generali.
La terza obiezione riguarda il fatto che la legge regionale non garantirebbe o non strutturerebbe in modo sufficientemente vincolante, il previo ricorso e l’effettivo inserimento del paziente nei percorsi di cure palliative e nella terapia del dolore, intesi come prerequisito fondamentale e prioritario rispetto al suicidio assistito.
E’ lungamente intervenuto il presidente della regione, rigettando le accuse e definendo l’impugnazione una scelta di natura politica. L’ Emilia Romagna ha difeso la legittimità del testo – evidenziando come l’impianto ricalchi tutele e modelli già promossi in precedenza anche in altre regioni come Toscana e Sardegna, non ultimo il Veneto – e ha confermato l’intenzione di difendere l’efficacia della legge davanti alla Consulta.
a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

