La responsabilità della struttura sanitaria

Ancora una volta, ormai quasi quotidianamente, la Suprema Corte di Cassazione interviene con una pronuncia in materia di responsabilità sanitaria elaborando il principio della non necessarietà dell’esistenza della colpa del singolo professionista per una richiesta di risarcimento alla struttura.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, del 1° ottobre 2026, n. 26056, traccia un importante brocardo in merito al rapporto tra la colpa dei singoli professionisti e la responsabilità imputabile all’ente.

Infatti, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per fatto proprio in presenza di carenze organizzative, anche qualora venga radicalmente esclusa la responsabilità personale e la condotta colposa dei singoli medici.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la responsabilità dell’azienda sanitaria unicamente sulla scorta dell’accertata assenza di profili di colpa in capo ai sanitari intervenuti.

La Corte di Cassazione, invece, ha censurato tale automatismo, ricordando che il giudice del merito ha l’onere di verificare autonomamente la sussistenza di eventuali disfunzioni strutturali, omissioni nella raccolta o nella trasmissione dell’anamnesi, o difetti di coordinamento interni imputabili direttamente all’organizzazione dell’ente ospedaliero. Viene, così, ribadito che la responsabilità contrattuale della struttura ex articolo 1218 del codice civile possiede una propria autonomia.

La pronuncia ribadisce, ancora una volta, la centralità del fattore organizzativo: l’efficienza dei servizi e la corretta gestione dei flussi informativi interni rappresentano un obbligo primario della struttura, la cui violazione obbliga la struttura al risarcimento del danno indipendentemente dall’assoluzione dei singoli operatori sanitari.

Questa impostazione pone al centro il principio della responsabilità d’impresa e della colpa in organizzazione, applicata al settore sanitario.

La struttura non riveste un ruolo meramente ancillare o passivo rispetto all’opera dei medici dipendenti, ma è titolare di obblighi di protezione complessi, che comprendono la dotazione di strumentazioni adeguate, il rispetto dei turni di riposo per evitare il burnout, la corretta manutenzione delle apparecchiature e la fluidità dei canali di comunicazione tra i reparti. Pertanto, laddove il paziente subisca un danno a causa di un’omessa integrazione gestionale o di un vuoto organizzativo, l’ente ne risponde contrattualmente in via diretta.

Questa decisione si inserisce nel panorama di una giurisprudenza sempre più attenta a tutelare i diritti del paziente danneggiato, evitando che eventuali difetti sistemici dell’organizzazione ospedaliera si traducano in un ingiustificato vuoto di tutela risarcitoria, riaffermando l’equità e la trasparenza nei contenziosi di malasanità.

Inoltre avverte in modo sempre più chiaro e trasparente quanto sia necessario dotarsi di linee guida aggiornate, adottate, conosciute e seguite pedissequamente da tutto il personale.

Tutto fa propendere, sempre di più, verso un chiaro riferimento al fatto di dotarsi di modelli di organizzazione e gestione sempre più efficaci ed efficienti.

avv. Maria Antonella Mascaro

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