L’analisi delle norme in materia di responsabilità degli enti e di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro evidenziano quanto sia utile per le strutture sanitarie e sociosanitarie private dotarsi del Modello di organizzazione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, nonché di un Organismo di vigilanza all’altezza del compito assegnatogli che controlli efficacemente l’attuazione del modello.
A fronte di un catalogo sempre più ampio di reati presupposto, l’unica possibilità per le strutture è quella di limitare il rischio di commissione di reati e di scongiurare la possibilità di essere sanzionato, qualora un reato venga comunque commesso, attuando un vero e proprio processo di regolamentazione che abbia ben presente quali siano gli ambiti di rischio specifico e generico, il grado dello stesso e l’instaurazione dei giusti presidi.
Proprio in questo senso si parla di compliance 231, in quanto il testo legislativo si occupa esclusivamente di normare le condotte, la responsabilità e di individuare i reati presupposto (peraltro sempre più numerosi), ma alla quale vanno applicate tanto le metodologie di mappatura dei rischi, quanto quelle di valutazione delle eventuali integrazioni necessarie per conferire piena efficacia preventiva ai presidi di controllo, già implementati dalla struttura.
E’ certo, infatti, che solo con una efficace, seria e concreta attività di procedimentalizzazione e di controllo del rischio reato, l’ente potrà vantare l’esimente riconosciuta nel Modello dal Decreto 231/2001.
L’adozione del sistema di prevenzione del Decreto può garantire non soltanto un monitoraggio utile a rendere più efficace l’attività dell’ente nelle procedure complesse ma, soprattutto, può contribuire ad evitargli sanzioni di grosso impatto economico, che possono limitare l’attività.
Nel corso del tempo i reati penali in ambito sanitario hanno assunto forma e sostanza diversi. Oltre ai profili di responsabilità colposa legati a malpractice, l’analisi del rischio clinico è stata posta al centro dell’attenzione, tanto che in ambito di sanità privata convenzionata con il SSN, esiste una fondamentale deroga alla generale facoltatività sull’adozione e successiva implementazione del modello 231.
Infatti, dotarsi di un modello exD.Lgs. 231/01, per le strutture sanitarie accreditate, risulta, in molte regioni, un obbligo e non una semplice facoltà, in esecuzione del Decreto Ministeriale n. 70/2015, in applicazione del quale molte regioni italiane hanno subordinato l’ottenimento dell’accreditamento con il SSN al possesso di un modello 231.
In ambito sanitario, sono molteplici i processi aziendali a rischio: dalla tutela della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) a quella dell’ambiente e smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06), ancora ai rapporti con la P.A, anche in merito all’accettazione dei pazienti e alla gestione delle liste d’attesa (temi di recente attenzione anche all’interno dei Piani Nazionali Anticorruzione), alla tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, alla redazione delle informazioni societarie e alla presentazione delle dichiarazioni tributarie, all’acquisto di servizi e beni e alla gestione del personale.
In questi e in altri settori, nei quali emergono i reati presupposto, è necessario e dirimente costruire una regolamentazione strutturata ed integrata che impone alla struttura sanitaria una conformità a specifici precetti, rivolti a ridurre i rischi da reato.
avv. Maria Antonella Mascaro

