La sentenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio) n. 232/2026 emessa lo scorso 16 giugno ha stabilito la responsabilità personale e amministrativa di un medico per danno erariale indiretto, causato da malpractice. La pronuncia è particolarmente rilevante perché riafferma la colpa grave dell’esercente la professione sanitaria, sollevando criticità e dubbi di costituzionalità sulla recente riforma (Legge Foti) che limita le condanne dei pubblici dipendenti. Il caso clinico da cui trae origine la pronuncia riguarda un contenzioso per l’accertamento della responsabilità medica che ha coinvolto un professionista sanitario e un’Azienda Sanitaria Locale. Nello specifico: Il paziente deceduto presentava condizioni cliniche complesse e ad alto rischio. Era infatti fortemente obeso (il che comporta un elevato rischio di sindrome aderenziale) e con una funzionalità cardiologica gravemente compromessa tale da aumentare fortemente la vulnerabilità anestesiologica. La violazione contestata si basa sulle perizie depositate che hanno evidenziato una grave negligenza nelle scelte terapeutiche e anestesiologiche adottate, del tutto inadatte e prevedibilmente rischiose rispetto al quadro generale del paziente. Il danno erariale si è concretizzato proprio perché a seguito della richiesta risarcitoria avanzata dagli aventi causa del defunto, l’ASL ha dovuto sborsare una somma di denaro. Di conseguenza, la Procura ha citato il medico per responsabilità amministrativa, chiedendo la condanna al pagamento dell’equivalente monetario del danno subito dall’Ente pubblico a causa della sua condotta colposa. La sentenza pone parecchi dubbi sulla riforma Foti evidenziando contrasti applicativi e dubbi di legittimità costituzionale introdotti dalla legge di riforma sulla responsabilità amministrativa. In particolare, la Corte critica le limitazioni al potere riduttivo dell’addebito e l’innalzamento degli scudi protettivi per i dipendenti pubblici, ritenuti lesivi del principio di responsabilità per il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Viene ribadito che il medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale non è esente dal rispondere personalmente per il danno erariale indiretto, quando la sua condotta si discosta in modo inescusabile dalle linee guida e dalle buone pratiche cliniche. La sentenza richiamata, dunque, supera l’orientamento che tendeva a diluire la colpa del singolo professionista all’interno delle carenze organizzative delle strutture sanitarie. La Corte ribadisce che le difficoltà strutturali o la carenza di risorse degli ospedali non escludono, né attenuano, il dovere del medico di rispondere personalmente delle proprie scelte cliniche qualora integrino gli estremi della colpa grave o del dolo.
La decisione rappresenta un punto di svolta per il settore medico-legale e per la Pubblica Amministrazione sancendo la centralità della responsabilità personale del medico e mettendo in discussione i recenti scudi erariali legislativi.
avv. Rossella Gravina

