Con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12: “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ord. n. 4 alla G.U. 18.2.2025 n. 40), è stata adottata la Tabella Unica Nazionale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
Il D.P.R. n. 12/2025 ha dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 138 del d.lgs. n. 209 del 2005, disciplinando la monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9%, attraverso un sistema tabellare inerente alle invalidità dal 10% al 100% compresi.
L’approvazione della tabella è di incidenza fondamentale nei giudizi in materia di responsabilità medica, poiché sarà applicata dal giudice per la quantificazione del danno derivante dall’esercizio dell’attività medico sanitaria. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli Bianco), il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. In tal modo saranno definitivamente superate le tabelle elaborate presso i Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni cosiddette macropermanenti.
A tale proposito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 8630/2026 ha applicato i criteri stabiliti dal DPR n. 12/2025, in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
La Suprema Corte, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano, avente ad oggetto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro (nel caso de quo da incidente stradale), verificatosi in data antecedente a quella del 5 marzo 2025, data in cui è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale, ha esplicitato la portata applicativa della T.U.N., quale parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute, sia ratione temporis che ratione materiae affermando i seguenti principi:
“La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria”.
Ancora nella sentenza si afferma che: “Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.
avv. Maria Antonella Mascaro

