Struttura sanitaria privata e responsabilità professionale

La Corte di Cassazione non finisce di operare una vera e propria sostituzione del legislatore, dal momento che si esprime su regole che seppur codificate da norme, a volte non possono essere applicate a casi concreti.

L’argomento riguarda il rapporto della responsabilità professionale quando il medico opera all’interno di una struttura privata senza avere un vero e proprio rapporto di lavoro con la medesima.

Con l’ordinanza n. 8163 del 2025 la Suprema Corte ribadisce ancora meglio un punto importante su un tema che molti medici continuano, erroneamente, a considerare, come rischio assicurato in automatico e cioèla responsabilità professionale quando si opera all’interno di una struttura privata senza un vero rapporto professionale con la stessa.

Se la struttura privata concede in locazione i suoi locali e le attrezzature non risponde in ordine agli eventuali danni causati dal medico al paziente.

La legge Gelli-Bianco ha cambiato il sistema della responsabilità sanitaria, obbligando le strutture a risarcire mediante l’azione diretta del danneggiato nei loro confronti. Questa situazione è possibile solo quando il medico opera nell’organizzazione della struttura. Al di fuori di questo ambito il medico risponde secondo le regole della responsabilità aquiliana o extracontrattuale, ricadendo sullo stesso l’onere probatorio e mandando esente la struttura da responsabilità e soprattutto da qualsiasi tipo di azione di risarcimento.

Specialmente nel caso preso in esame la semplice locazione della struttura non fa scaturire alcuna responsabilità, neanche indiretta della struttura privata nei confronti del paziente, eventualmente danneggiato.

La Cassazione aveva già chiarito nel 2022, il principio, negando che tra struttura e medico “affittuario” potesse configurarsi un contratto con effetti per il paziente.  L’attuale decisione, in continuità con il passato, ribadisce che senza un collegamento professionale fra medico e struttura, la responsabilità resta unicamente in capo all’operatore.

Presupposto indefettibile per stabilire la responsabilità è un rapporto di lavoro subordinato, o di collaborazione autonoma, di accreditamento o comunque di inserimento funzionale del medico nella struttura organizzativa dell’ente, in cui si effettua la prestazione sanitaria, altrimenti non si instaura il rapporto di ausiliarietà tipico dell’art. 1228 del codice civile, ma solo un rapporto di godimento del bene, in virtù di una sorta di locazione della struttura al medico, per esercitare la propria attività professionale. Ciò comprende anche l’uso di apparecchiature.

Dunque per coloro i quali esercitano la professione in regime di libera attività, non è assolutamente banale dover sottolineare come la responsabilità sia in capo unicamente al soggetto attivo, in modo che anche il paziente sappia che l’unico contratto che ha valore, ai fini della responsabilità, sia quello “stipulato” con il medico e non altro. Questo serve, anche, a mettere in salvo l’operatore che deve munirsi di una polizza assicurativa che lo garantisca per queste prestazioni, assolte in regime di libera professione.

avv. Maria Antonella Mascaro

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