A prevederlo è un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR). L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.
Tra le misure adottate, che hanno quindi a tutti gli effetti valore di legge dal momento dell’entrata in vigore, un’importante novità per tutti i professionisti sanitari: a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.
In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM, processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.
Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della legge “Gelli” sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.
La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Il rischio, per chi non avrà raccolto almeno il 70% dei crediti formativi richiesti, è quello di non riuscire a trovare una polizza assicurativa. Il problema riguarda la valutazione delle persone che sono a zero crediti, difficilmente recuperabili nel triennio.
È necessario aver ottenuto almeno il 70% dei crediti ECM previsti per avere copertura assicurativa. Lo stesso vale nel caso di équipe, in cui basta anche che un solo professionista non sia formato.
Si ribadisce che questo è un aspetto che sfugge alla maggior parte degli operatori sanitari. Il tema dell’assicurazione per la legge 24 del 2017 è un qualcosa che non si è ancora acquisito ed interiorizzato. Acop insiste con una campagna informativa affinché gli associati siano messi nelle condizioni di sapere ciò a cui si va incontro. Il tema sfugge non solo agli infermieri ma a tutta la pletora delle professioni sanitarie, su cui si sta ponendo poca attenzione.
Il tema diventerà scottante nel momento in cui ci saranno i primi casi di rifiuto dell’intervento assicurativo per mancato aggiornamento ECM. A quel punto il danno sarà irreparabile, ma ci si augura che, insistendo con la campagna informativa sul quadro della norma, non si arrivi fino a questo punto.