a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
L’art. 13 recita:
- Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all’esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9.
Si intende per atto introduttivo l’atto introduttivo di un vero e proprio giudizio:
– una citazione ordinaria;
– un ricorso ex 702 bis cpc;
– un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;
– atto di citazione del responsabile civile nel procedimento penale;
– atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
All’art. 13 si dice che all’esercente la professione deve essere inviata per pec o raccomandata “copia dell’atto introduttivo del giudizio”, entro 45 gg dal ricevimento dello stesso, il quale va anche allegato alla missiva. Pertanto, la sola lettera raccomandata di richiesta di risarcimento del legale del danneggiato, o del danneggiato stesso, non fa scattare l’obbligo di legge previsto dal menzionato art. 13.
Se la struttura o la sua assicurazione avviano trattative con il danneggiato, parimenti entro 45 gg dall’avvio delle stesse, deve essere dato avviso all’esercente la professione sanitaria interessato.
Quanto, poi, all’ultima parte dell’art. 13 della legge Gelli Bianco, si deve tenere conto che l’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni citate preclude l’ammissibilità del giudizio di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria. Di conseguenza, nell’eventuale giudizio di rivalsa, intentato in assenza, anche di una delle suddette comunicazioni, si profilerà l’inammissibilità/improcedibilità del giudizio.
Quanto alla comunicazione di cui al secondo periodo dell’art 13, inerente l’avvio delle trattative stragiudiziali, andrà affermato che la medesima deve avvenire certamente nei casi in cui la trattativa venga avviata nell’ambito di un procedimento giudiziario già pendente. Tuttavia, per coerenza, la comunicazione in questione, oltre che nei suddetti casi, può (deve) essere effettuata anche nei casi di avvio di trattative in assenza di un procedimento giurisdizionale pendente.
Nel momento in cui l’esercente viene avvisato di trattative stragiudiziali può chiedere di essere informato, innanzitutto, delle valutazioni tecniche, medico legali e difensive, che hanno per presupposto l’accertamento e la verifica della sussistenza dei necessari presupposti di diritto e delle circostanze di fatto, per pervenire, a conclusione delle trattative, alla sottoscrizione di un atto di transazione; indi può collaborare partecipando ad ogni fase delle stesse.
In caso l’esercente interessato esprima un suo motivato dissenso alla definizione transattiva, le strutture o le società assicurative possono concludere, comunque, l’accordo transattivo, ma, in tal caso, in un giudizio successivo a suo carico (es. nell’azione di rivalsa), il medesimo potrà opporre che in fase transattiva ha formulato la sua opposizione alla definizione (pagamento) del sinistro perché giustificata. Ovviamente il dissenso alla definizione delle trattative dovrà manifestarsi con un atto ricettizio (raccomandata con avviso di ricevimento o pec con ricevuta di consegna).
Quanto partecipazione di propri consulenti, deve presumersi che, rimanendo nel campo stragiudiziale, si parli dell’istruttoria svolta dalle compagnie di assicurazione, a mezzo di propri consulenti tecnici per accertare l’eventuale responsabilità, il danno subito, nonché l’esistenza del nesso causale tra la condotta dell’esercente e il danno medesimo: cosiddetta “indagine”. A detta istruttoria, l’interessato, se avvisato delle trattative stragiudiziali, come detto sopra, potrà chiedere di partecipare, anche a mezzo di proprio consulente.
Il ruolo ed il peso del consulente tecnico di parte dell’interessato nel “giudizio finale”, è relativo, in quanto bisogna sempre tenere presente che ci si trova in un ambito stragiudiziale, con il responsabile civile.
Dunque se la struttura o per essa la compagnia di assicurazione decidesse di chiudere e, quindi, pagare il sinistro, lo potrà fare indipendentemente dalla opposizione dell’esercente la professione sanitaria. Quest’ultimo, però, potrà valersi del dissenso espresso (sempre in forma scritta), nonché di quanto osservato e opposto dal suo consulente di parte nominato, nel giudizio di rivalsa eventualmente proposto contro di lui.
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Tre domande:
Perviene una lettera/diffida x un risarcimento danni. L’azienda ritiene la richiesta fondata. Se la diffida non viene inviata al dipendente quale comunicazione ex art.13 Legge Gelli, cosa succede in termini di azione di rivalsa? La diffida non deve essere comunicata subito ex art.13?
Seconda domanda: un legale di controparte, a fini difensivi, richiede all’Ospedale la documentazione medica, cioè un accesso atti; l’Azienda, in tale specifico caso, ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione ex art.13? Si badi che non c’è stata una richiesta di risarcimento danni.
Terza domanda: non perviene una istanza di risarcimento danni, ma direttamente una istanza di mediazione. Inviata quest’ultima, ai sensi della legge Gelli, l’Azienda ha assolto l’obbligo informativo art.13?
Grazie
Saluti