Prime applicazioni dello scudo erariale in sanità

La Legge n. 1 del 7 gennaio 2026 (nota come “Legge Foti”) si applica alla responsabilità erariale in ambito sanitario, comprese le condotte attuate presso strutture accreditate. Questa norma entrata in vigore il 22 gennaio 2026, ha introdotto significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa per danno amministrativo-contabile, introducendo limiti quantitativi stringenti alla condanna per colpa grave, che prevalgono anche sui limiti previsti dalla precedente normativa. Per la prima volta, infatti, il legislatore tipizza la colpa grave, introducendo tetti certi al risarcimento (massimo 30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua) e rende obbligatoria la copertura assicurativa prima dell’assunzione di incarichi che comportino gestione di risorse pubbliche. Prima della riforma, il dirigente condannato rispondeva dell’intero danno accertato dalla Corte dei conti (salvo facoltà di riduzione discrezionale del giudice). Ora, anche se il danno accertato è di 1 milione di euro, il dirigente pagherà al massimo 300.000 euro (30%) e comunque non oltre il doppio della sua retribuzione annua (il minore tra i due importi). La quota eccedente resta a carico dell’amministrazione. Nell’ambito sanitario, si segnala, a tal proposito, la Sentenza n. 64/2026 del 13 aprile 2026 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia in tema di parto cesareo. Ed invero, la Corte ha confermato la colpa grave per il personale medico di un’Azienda Ospedaliera a causa di ritardi nel parto cesareo e mancata valutazione di tracciati cardiotocografici patologici, che hanno causato gravi danni neurologici al neonato. In tale sentenza, i giudici lombardi hanno chiarito che la restrizione della colpa grave (tipizzazione) introdotta dalla legge 1/2026, diretta a limitare il danno erariale, non può essere interpretata in modo estensivo per coprire ogni condotta sanitaria, specialmente se caratterizzata da imperizia e negligenza macroscopiche, per evitare conflitti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel caso illustrato che ha riguardato il grave danno neurologico subito dalla neonata, la Procura ha contestato la colpa grave proprio per l’omessa valutazione dei tracciati cardiotocografici patologici. Il Collegio, pur confermando la sussistenza della colpa grave per imperizia e negligenza, ha affrontato l’impatto della novella legislativa del 2026, precisando che la restrizione della colpa grave ai soli atti amministrativi formali (diretta a vincere la “paura della firma”) non possa estendersi a comportamenti materiali dannosi. L’ importo del risarcimento, quindi, va rideterminato alla luce del sopravvenuto art.1, co.1-octies, l. n.20 del 1994 introdotto dalla l. n.1 del 2026, che impone una riduzione dell’addebito obbligatoria nei limiti del c.d. “doppio tetto (30% del danno accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda percepita dal convenuto all’inizio della condotta dannosa). Ne consegue, dunque, che In un giudizio di responsabilità amministrativa per danno conseguente a malpractice medica, la condotta del sanitario che ritardi ingiustificatamente il parto cesareo nonostante i segnali di sofferenza fetale integra colpa grave secondo i tradizionali parametri di diligenza, prudenza e perizia. Il danno, tuttavia, deve essere rideterminato alla luce della nuova norma che impone la riduzione dell’addebito entro il c.d. doppio tetto del 30% del pregiudizio accertato e, comunque, del doppio della retribuzione lorda percepita.

avv. Rossella Gravina

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