Straordinari degli infermieri: imposta sostitutiva del 5%, chiarimenti sugli adempimenti fiscali per le strutture private accreditate

L’agevolazione, estesa dal 2026 agli infermieri delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate, troverà applicazione nel modello 770/2027.

La disciplina fiscale relativa ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%, con specifici adempimenti a carico dei datori di lavoro.

L’agevolazione, introdotta dalla legge n. 207/2024 per il personale infermieristico dipendente del Servizio sanitario nazionale, è stata estesa dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, art. 1, commi 944 e 945) agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate, comprese le RSA e le altre strutture residenziali interessate dalla disposizione.

Il beneficio consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota del 5%, sui compensi per lavoro straordinario individuati dalla normativa.

Per le strutture private accreditate, l’agevolazione riguarda i compensi erogati dal 2026, nel rispetto delle disposizioni sul principio di cassa allargato. I relativi dati dovranno pertanto essere indicati nel modello 770/2027, riferito all’anno d’imposta 2026, e non nel modello 770/2026.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’utilizzo dei codici tributo già istituiti, tra cui il codice ordinario 1069, senza necessità di introdurne di nuovi per le strutture private accreditate.

Alla luce di tali chiarimenti, si invitano le strutture associate interessate a verificare, con i propri uffici amministrativi e consulenti del lavoro, la corretta applicazione dell’agevolazione nelle procedure di elaborazione delle buste paga e nei successivi adempimenti fiscali.

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