Il concorso di colpa fra più strutture sanitarie

In tema di responsabilità sanitaria sono interessanti alcune pronunce dei giudici di merito, fra le quali spicca una sentenza del Tribunale Civile di Napoli (n. 1724/2026), che offre un quadro applicativo in tema di shock emorragico e gestione dell’emergenza chirurgica.

Nel caso in esame sono intervenute due strutture.

Il fulcro dell’accertamento risiede nel ritardo tra la diagnosi della complicanza e la risposta terapeutica: tempo che la pronuncia qualifica come causa efficiente del decesso.

In tema di nesso eziologico, il giudice di primo grado riafferma il canone civilistico del “più probabile che non”, chiarendo che, nelle condotte omissive, non occorre la certezza scientifica assoluta di salvezza del paziente, bensì la dimostrazione che un tempestivo intervento di emostasi (cioè del processo biologico e biochimico che permette di arrestare il sanguinamento in seguito alla lesione di un vaso sanguigno, mantenendo allo stesso tempo il sangue in uno stato fluido all’interno dei vasi) avrebbe garantito concrete opportunità di sopravvivenza.

Sotto il profilo strutturale, la sentenza affronta la fattispecie della frammentazione della presa in carico di una struttura, prima e dell’altra, dopo, laddove, anche, l’assistenza al paziente si avvicenda attraverso più reparti o presidi della medesima struttura con autonomo potere decisionale.

Il Tribunale ribadisce l’operatività dell’art. 2055 del codice civile, cioè della norma che regola il principio della responsabilità solidale:in caso di danno causato da più persone (o, in questo caso da più strutture) se un unico evento dannoso è imputabile a più responsabili, la vittima può chiedere il risarcimento integrale a ciascuno di essi, senza dover dividere la richiesta. In tal modo la pronuncia sancisce detta responsabilità solidale delle strutture coinvolte, sottolineando che le carenze organizzative di una e l’errore diagnostico dell’altra non si elidono, ma si sommano nel danno finale.

Verso i danneggiati, il vincolo solidale garantisce la piena tutela del credito risarcitorio da inadempimento.

Nei rapporti interni, invece, la ripartizione pro quota viene ponderata sulla reale incidenza causale di ciascuna condotta.

Quanto alla posizione dei congiunti, la decisione distingue nettamente i titoli di responsabilità, suddividendo quello di natura contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c. per i danni iure haereditatis, da quello extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per quelli iure proprio.

Nella liquidazione del danno parentale, il Tribunale dimostra totale aderenza ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione, adottando il sistema tabellare a punti per personalizzare il pregiudizio.

Elementi quali l’intensità del sodalizio affettivo, la convivenza e l’età delle parti diventano moltiplicatori.

Ne emerge un rigido richiamo agli oneri probatori e di allegazione gravanti sugli attori superstiti, in quanto le norme richiedono sempre di dettagliare il vincolo e la quotidianità del medesimo con il deceduto.

La sentenza affronta anche la delicata distinzione tra complicanza imponderabile ed errore medico evitabile, qualificando l’emorragia come rischio prevedibile che impone standard elevati di vigilanza e prontezza operativa.

Il mero manifestarsi della complicanza non esonera la struttura dal risarcimento, se non si prova la diligenza nel governarla.

In definitiva, la sentenza sanziona le falle organizzative della struttura sanitaria e la perdita di ‘tempo terapeutico’ prezioso, ponendo l’integrazione multidisciplinare come requisito minimo della diligenza professionale ex art. 1176 II comma del codice civile.

avv. Maria Antonella Mascaro

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