COMUNICATO 07 SETTEMBRE 2026
Il TAR del Lazio conferma la legittimità del nuovo profilo dell’Assistente infermiere, chiarendo i confini delle sue competenze rispetto alla professione infermieristica. Con la sentenza n. 14262/2026, pubblicata il 14 agosto, la Terza Sezione Quater ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sindacato Nursing Up contro il DPCM del 28 febbraio 2025, che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni istitutivo della nuova figura professionale.
Pur dichiarando il ricorso inammissibile, il Tribunale è entrato anche nel merito delle contestazioni, escludendo una sovrapposizione tra le competenze dell’Assistente infermiere e quelle proprie dell’infermiere.
Il punto centrale della decisione riguarda il ruolo attribuito al nuovo operatore. L’Assistente infermiere è qualificato come operatore di interesse sanitario e svolge la propria attività all’interno dell’équipe assistenziale, collaborando con l’infermiere e attenendosi alle sue indicazioni e alla pianificazione assistenziale.
Le attività che possono essergli affidate riguardano infatti situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione. La responsabilità dell’assistenza generale infermieristica, così come la valutazione delle condizioni del paziente e la definizione del piano assistenziale, resta invece in capo all’infermiere.
Secondo il TAR, proprio l’assenza di autonomia decisionale consente di escludere che la nuova figura possa invadere il campo professionale riservato agli infermieri.
Tra gli aspetti maggiormente contestati nel ricorso figuravano alcune attività attribuite all’Assistente infermiere, come la gestione di stomie e sondini, la rilevazione dei parametri vitali e, soprattutto, alcune forme di somministrazione dei farmaci.
Anche su questo punto i giudici hanno evidenziato la netta distinzione dei ruoli. Nelle situazioni di stabilità clinica e nell’ambito dei trattamenti cronici, determinate attività possono essere svolte dall’Assistente soltanto previa valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e sotto la sua supervisione.
Il principio fissato dalla sentenza è quindi chiaro: l’Assistente infermiere non sostituisce l’infermiere, ma opera come figura di ausilio nell’ambito delle attività previste e secondo un preciso rapporto di attribuzione e supervisione.
La decisione del TAR assume particolare rilievo nella fase di progressiva introduzione del nuovo profilo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Il Piano strategico nazionale prevede infatti l’avvio dei percorsi formativi nel 2026 e un inserimento guidato nei diversi setting assistenziali, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da minore intensità di cura e maggiore standardizzazione delle attività, tra cui RSA, lungodegenze, strutture riabilitative e servizi territoriali.
L’introduzione dell’Assistente infermiere si inserisce così nel più ampio processo di riorganizzazione dei modelli assistenziali e di ridefinizione dello skill mix, con l’obiettivo di distribuire in maniera più efficace le attività tra le diverse professionalità, preservando al tempo stesso qualità e sicurezza delle cure.
La pronuncia del TAR contribuisce ora a definire con maggiore chiarezza il quadro: responsabilità, valutazione e pianificazione assistenziale rimangono proprie dell’infermiere; l’Assistente infermiere svolge invece funzioni di supporto, entro competenze definite e in attività standardizzate.

