Truffa aggravata per i medici che omettono la dichiarazione di lavoro extra moenia

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 2144/2026, che configura il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato il comportamento del medico ospedaliero, il quale ometta di comunicare all’ente pubblico lo svolgimento di attività presso una struttura privata, così da indurre la struttura ospedaliera a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell’indennità di esclusiva.

La suddetta decisione è conforme ad altre pronunce del passato che avevano preso in considerazione il comportamento di omissione della dichiarazione come sanzionabile con il reato di truffa aggravata. Pertanto il medico che non dichiara di svolgere attività extramoenia commette il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Questo avviene quando, omettendo di comunicare lo svolgimento di attività privata, il medico percepisce indebitamente l’indennità di esclusività in busta paga e, di conseguenza, danneggia economicamente l’azienda sanitaria di appartenenza.

La giurisprudenza ha definito in modo specifico i contorni e le conseguenze di questa condotta, poiché la Suprema Corte ha stabilito che anche il semplice silenzio (omessa comunicazione) costituisce un raggiro penalmente rilevante se finalizzato a mantenere un rapporto di esclusività con la struttura pubblica pur lavorando altrove.

Oltre alla pena detentiva e pecuniaria, il medico rischia il licenziamento disciplinare, la condanna a risarcire i danni all’ASL di competenza e la confisca delle somme percepite indebitamente, dal momento che per questo reato è prevista la sanzione accessoria, potendo le somme essere anche sequestrate per equivalente nella fase delle indagini preliminari ed in via cautelare, come misura coercitiva reale.

Il fenomeno è strettamente monitorato tramite controlli incrociati e ispezioni.  

Già la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15887/2025, aveva stabilito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’ambito di una procedura concorsuale pubblica, è penalmente rilevante anche se priva di data formale, quando risulti comunque inserita nell’iter amministrativo quale presupposto necessario dell’assunzione. Il presupposto di diritto si ritrova nel fatto che l’autocertificazione mendace non può essere considerata un errore grossolano, poiché è stata il presupposto indispensabile per ottenere l’incarico dirigenziale e la successiva delibera di nomina.

Nel caso preso in considerazione dalla Corte di Cassazione nel 2025, si era preso in considerazione un altro aspetto, riguardante la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego sanitario, essendo irrilevante che l’incarico esterno fosse o meno retribuito. La sola qualità di socio e amministratore di una società privata operante in ambito sanitario integra una situazione incompatibile. Gli artifici o raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio, che diventa giuridicamente rilevante, ai fini della configurazione del reato di truffa, quando esiste un preciso obbligo giuridico di informazione.

avv. Maria Antonella Mascaro

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