COMUNICATO 16 LUGLIO 2026
Ha fatto discutere una la delibera della Regione Lazio del 30 dicembre 2025, n. 1344 riguardante le indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d’attesa, in quanto affermava che il medico operante in una struttura privata accreditata, che non può emettere una ricetta dematerializzata, potesse provvedere alla prescrizione materializzata quale prescrizione sic et simpliciter, poiché successivamente il medico di base potesse formalizzarla.
La suddetta delibera è stata impugnata dagli Ordini provinciali dei medici ed odontoiatri, presso il Tribunale Amministrativo del Lazio, il quale ha dichiarato illegittima la delibera, annullandola.
In sostanza la regola emanata nella delibera violerebbe l’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, uniche figure deputate al rilascio di prescrizioni farmaceutiche e di indagini specialistiche anche in assenza del paziente.
Nel corso del giudizio amministrativo la regione Lazio, convenuta, aveva spiegato che lo strumento della delibera avrebbe agevolato le liste di attesa, dal momento che le strutture accreditate posseggono il solo strumento della ricetta materializzata, dunque in questo modo sarebbe stato più agevole inserire la prestazione.
Il Tribunale, di contro, ha sottolineato che la prescrizione è un atto professionale tipico di esclusivo appannaggio e appartenenza del medico di medicina generale e non può essere bypassato come atto amministrativo, in quanto esprime una funzione diagnostica e terapeutica.
Dunque la regione o, comunque, l’autorità amministrativa può adottare provvedimenti di natura organizzativa, ma che non impattino sulle scelte diagnostiche o prescrittive per il trattamento dei pazienti.
E’ chiaro che la questione è molto sottile e delicata, in quanto la giurisdizione deve seguire l’indirizzo delle regole imposte dalle norme, dai codici e dalle leggi, oltre che dalle fonti normative di altro grado, ma la questione è anche di natura pratica, laddove la struttura accreditata, lo si dice sempre, è una struttura pubblica, e tale lo è in virtù del faticoso e lungo iter di accreditamento. Dunque non sarebbe una cattiva idea, se al di là delle giuste regole normative che devono essere applicate, attuare una sorta di collaborazione che preveda un’intesa fra medico/operatore sanitario della struttura accreditata e medico di famiglia che trovi l’accordo sulla prescrizione o sull’indagine diagnostica e terapeutica, specialmente ai fini dell’inserimento nelle liste di attesa. Questo comportamento, insieme a tanti altri, contribuirebbe realmente a far sì che le strutture accreditate facciano parte a pieno titolo del servizio pubblico, non solo nelle parole, ma concretamente nei fatti.
D’altronde, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, l’operatore sanitario, costretto ad adottare un protocollo uniforme a prescindere dalle caratteristiche della fattispecie concreta, viene esautorato di qualsiasi autonomia tecnica per la predisposizione della soluzione terapeutica adeguata alla situazione patologica cui è chiamato a dare risposta, motivo per il quale si creerebbe un ritardo nella gestione della soluzione terapeutica più adeguata, a danno del paziente.
a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

