La lunga e continua diatriba sulle tariffe relative alle prestazioni specialistiche è stata nuovamente affrontata dalla Corte Costituzionale e, ancora una volta, da questo massimo organo giurisdizionale e non dal legislatore arrivano indirizzi, regole, vere e proprie norme che, chiaramente, il Parlamento non è più in grado di produrre.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/2026, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal governo contro la legge regionale della Sicilia (10 giugno 2025, n. 26 “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”) che stanziava 15 milioni di euro per aumentare i rimborsi alle strutture private accreditate. Ovviamente va ricordato che il principio di base ha retto nella motivazione della Corte poiché i fondi stanziati dalla regione non gravano sul fondo sanitario, ma provengono da altre entrate dell’ente.
La questione parte dal fatto che per il 2025 la Regione aveva autorizzato uno stanziamento di quindici milioni di euro a carico del bilancio regionale per garantire equità di accesso ad alcune prestazioni che erano state ridotte dal nuovo nomenclatore nazionale, adottato con decreto del 25 novembre 2024.
La situazione siciliana era diventata particolarmente difficile per quanto attiene le prestazioni di laboratorio, poiché oltre l’80% della produzione era in capo a privati, così come il 90% delle prestazioni di fisiokinesiterapia. La riduzione delle tariffe nazionali rischiava di rendere insostenibile l’offerta e di conseguenza ciò comportava l’allungamento dei tempi di attesa. La Sicilia, con legge regionale, per sopperire alle gravi carenze per quel tipo di prestazioni sanitarie aveva stanziato risorse provenienti da entrate regionali, quali l’imposta di registro e le tasse automobilistiche. Dunque facendo ricorso a proprie risorse, non soggette ai vincoli del piano di rientro e non al fondo sanitario, la Corte Costituzionale ha motivato in sentenza che la regione non dovesse richiedere il vaglio ministeriale, così come contestava il governo ricorrente. Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri le regioni sottoposte al piano di rientro, come la Sicilia, devono preventivamente comunicare la propria programmazione al Tavolo di monitoraggio e ottenerne la valutazione positiva prima di applicare tariffe superiori a quelle nazionali. La Consulta, con la sentenza n. 26 del 2026 stabilisce che così non deve essere, a patto che una regione faccia ricorso a proprie risorse non vincolate per altre destinazioni. In tal modo può fissare tariffe per le prestazioni – in questo caso per la specialistica ambulatoriale – superiori a quelle fissate nei massimali nazionali.
Questo è il principio elaborato dalla Consulta che ovviamente sarà applicabile ad ogni regione e non soltanto a quella siciliana, purchè si utilizzino risorse proprie non previamente vincolate ad altre destinazioni.
Altro punto stabilito dalla Corte riguarda l’argomento che si colloca nel perimetro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di salute, per la quale non si interviene su prestazioni nuove rispetto ai LEA, ma su quelle già esistenti.
E’ la conclusione di un percorso già iniziato da qualche tempo che lascia spazio all’autonomia finanziaria delle regioni che possono impiegare le proprie risorse non vincolate e che darà respiro proprio a quei territori penalizzati dalla diminuzione delle risorse nazionali e concederà la possibilità di applicare dei correttivi con i propri mezzi.
avv. Maria Antonella Mascaro

