Omicidio colposo e responsabilità medica: la Cassazione fa il punto

L’omicidio colposo medico è un reato disciplinato dall’articolo 589 del Codice Penale. Si parla di omicidio per colpa medica quando la morte di un paziente è causata da condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte di uno o più professionisti sanitari. In questo caso entra peraltro in gioco anche l’articolo 590 sexies Codice Penale, che riguarda, appunto, la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Questo reato pone complesse questioni di accertamento delle responsabilità, specialmente negli interventi svolti in équipe, dove la corretta definizione dei compiti e il principio di affidamento tra i membri assumono un’importanza determinante. Con l’emissione della recente sentenza n. 32359 del 1° ottobre 2025(ud. 23 settembre 2025) Sez. IV, la Cassazione Penale, ha ribadito i principi fondamentali della responsabilità medica per omicidio colposo, concentrandosi sull’importanza del giudizio controfattuale per stabilire il nesso causale tra la condotta medica omissiva e il decesso del paziente. La Corte ha specificato che l’evento (decesso) si considera causato dall’omissione medica solo se, in base al sapere scientifico e alle specificità del caso, si può affermare con probabilità prossima alla certezza che, senza l’omissione, l’evento non si sarebbe verificato. La Suprema Corte, con il provvedimento richiamato, ha confermato la responsabilità penale di un medico per omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.) in relazione al decesso di un paziente a seguito della mancata rilevazione – in sede di TAC – di chiari segni di perforazione intestinale. L’omissione ha determinato un ritardo diagnostico di circa 13 ore, ritenuto causalmente decisivo rispetto all’ exitus.  La Corte ha affermato, dunque, che per configurare l’omicidio colposo in caso di omissione medica è necessario un processo di verifica ipotetica (controfattuale). Si richiede, cioè, la dimostrazione che l’omissione abbia privato il paziente di una concreta possibilità di sopravvivenza o di guarigione. Non è sufficiente la probabilità statistica, ma una certezza determinata dal sapere scientifico e dalle circostanze concrete. Per cui si esclude la responsabilità se l’omissione medica ha inciso solo su “marginali chances” di sopravvivenza, senza che vi sia una probabilità vicina alla certezza che il decesso non si sarebbe verificato, solo allora la causalità non è provata. La decisione in commento si inserisce in un quadro giurisprudenziale che pone requisiti rigorosi per affermare la responsabilità penale dei medici, specialmente in casi di omicidio colposo. Pertanto, fondamentale, ai fini dell’accertamento della responsabilità, è la prova del nesso causale tra la condotta colposa del medico e l’evento morte. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il giudizio sul nesso causale deve fondarsi sul criterio della “elevata credibilità logica”, cioè sull’alto grado di probabilità che, in assenza della condotta colposa, l’evento non si sarebbe verificato. Tale accertamento richiede il ricorso a consulenze tecniche e perizie medico-legali, il cui contenuto è spesso determinante per l’esito del processo.

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