La retribuzione di risultato dei dirigenti sanitari

L’art. 45 del D.lgs. n. 165 del 2001, meglio conosciuto come Testo Unico del Pubblico Impiego, definisce il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sancendo la parità di trattamento contrattuale e garantendo retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Questi ultimi definiscono le voci economiche, inclusi i premi legati a performance, la cosiddetta retribuzione di risultato. Dunque, i punti chiave della norma riguardano il fatto che il trattamento economico è sempre definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni garantiscono parità di trattamento e retribuzioni in linea con i CCNL. Inoltre il trattamento economico è strettamente collegato alle performance individuali e organizzative e allo svolgimento di attività disagiate o pericolose. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.

L’art. 45 stabilisce un limite minimo inderogabile dei trattamenti retributivi, devolvendo alla contrattazione collettiva la definizione di tali trattamenti. L’esclusività è lasciata alla contrattazione collettiva, perché è garanzia della parità del trattamento per i lavoratori.  Ai dirigenti spetta il compito di valutare l’apporto di ogni dipendente e sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti accessori sulla base di criteri obiettivi.

Pertanto, i trattamenti accessori sono legati alla performance individuale; alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. L’art. 45 prevede, dunque, che al fine di premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, sono destinate apposite risorse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

La Corte di Cassazione, Sezione del Lavoro, con la sentenza n. 3114 del 12 febbraio 2026, si è pronunciata in tema di retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, stabilendo che il giudicato formatosi tra le parti in relazione a determinate annualità non produce effetti automatici su annualità successive.

La voce in esame si produce anno per anno sulla base dei fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva attraverso valutazioni periodiche degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Dunque la Corte Suprema emana un principio secondo il quale nei rapporti di durata, il giudicato, pur esplicando la sua efficacia nel tempo, incontra il limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità che richiedano una nuova valutazione. Pertanto, nel caso della retribuzione accessoria che si attribuisce sulla base di fondi determinati anno per anno, non può essere considerata un diritto quesito, poiché i fondi devono essere uguali per tutti coloro che concorrono al loro riparto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.  Dunque far sì che gli enti facciano ricorso ai fondi solo per alcuni lavoratori, altererebbe l’intera dinamica della voce retributiva, ponendosi contro il sistema normativo che lo governa.

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

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