DDL concorrenza sull’accreditamento

Dopo il voto di fiducia al Senato, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2025 approda all’esame della Camera.

Sono state introdotte nuove misure che riguardano l’ambito sanitario come, ad esempio, la riforma sul processo di accreditamento.

Già in precedenza, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o nel caso di avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso sulla base della qualità e dei volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa della Conferenza Stato- Regioni.

Nel provvedimento emendato si profila l’introduzione di criteri basati sulla continuità assistenziale e sulla qualità delle prestazioni per l’assegnazione dei budget. Queste misure mirano a stimolare la competizione tra gli erogatori, rendendo più trasparenti i requisiti delle gare di accreditamento. 

L’obiettivo è principalmente quello di agevolare l’attività del tavolo interistituzionale con le Regioni che ha il compito di definire i requisiti per lo svolgimento delle gare in vista della scadenza della proroga precedentemente fissata per dicembre 2026.

A tale proposito nell’emendamento da parte del Senato vengono integrate le previsioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del d.lgs. n. 502/92, nella formulazione risultante dall’entrata in vigore dell’articolo 15 della legge n.118 del 2021, con la modifica di alcuni indirizzi che vincolano in chiave concorrenziale i lavori del tavolo interistituzionale incaricato dell’individuazione dei criteri per l’effettuazione delle gare.
La disposizione prescrive di agevolare la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente e sua fragilità, avendo cura di differenziare, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La motivazione della modifica risiederebbe nell’imporre procedure diverse per i nuovi arrivati, rispetto ai soggetti già accreditati, che aspirano ad un rinnovo, al fine di scongiurare il rischio che l’esperienza dei soggetti che vantano un rapporto contrattuale preesistente, possa costituire un vantaggio competitivo e dunque una barriera all’ingresso per gli altri.

Pertanto, nel disegno di legge si propone una norma che specifica i criteri in base ai quali procedere alla revisione complessiva del processo di accreditamento che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

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