Whistleblowing quali cambiamenti nel 2023

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

La Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, prevede l’adozione di nuovi standard di protezione a favore dei whistleblowers, cioè i “fischiatori” o meglio segnalanti.

A partire da questa data, le aziende e organizzazioni con più di 250 dipendenti sono obbligate a dotarsi di un sistema di segnalazione interno. Inoltre, entrano in vigore nuove modalità di tutela dei dati sensibili raccolti così come serrate scadenze per la comunicazione con i segnalanti.

Per garantire la protezione adeguata dei cosiddetti segnalanti, per esempio in caso di ritorsioni, nel 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/1937, i cui obiettivi sono quelli di:

  1. rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
  2. migliorare i canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
  3. proteggere i whistleblowers aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

Il termine per il recepimento delle Direttiva UE sul Whistleblowing è scaduto lo scorso 17 dicembre 2021. Precedentemente il whistleblowing era regolato dalla Legge 179 del 2017, che aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di modello di organizzazione e gestione, ai sensi del D.lgs n. 231/2001.

Diversi esponenti del mondo giuridico hanno segnalto l’inerzia dell’Italia nell’adeguamento, fra questi anche l’ex Ministro della Giustizia, Cartabia, che nel 2022 aveva ritenuto urgente il recepimento della direttiva UE.

Infatti, il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 24, in attuazione della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing.

Di conseguenza, le aziende italiane pubbliche e private con più di 250 dipendenti sono chiamate a implementare un sistema di segnalazione di illeciti interno entro il 15 luglio, mentre quelle con più di 50 dipendenti hanno tempo fino al 17 dicembre per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Il tema principale della direttiva UE riguarda la protezione dei segnalanti, ecco cosa è previsto:

  1. la protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, ecc.;
  2. Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
  3. La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
  4. Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Si ribadisce che gli interessati sono le aziende con più di 50 dipendenti, le istituzioni del settore pubblico, le autorità e i Comuni con più di 10.000 abitanti, i quali sono obbligati a predisporre adeguati canali di segnalazione interni.  Inoltre, le aziende con più di 249 dipendenti sono tenute ad allinearsi entro il 15 luglio 2023, mentre quelle tra i 50 e 250 dipendenti, hanno tempo fino al 17 dicembre 2023.

I segnalanti devono avere la possibilità di inviare segnalazioni sia per iscritto (attraverso piattaforma on line o indirizzo e-mail o per posta) sia verbalmente (tramite una linea telefonica o un sistema di segreteria telefonica). 

La protezione dei whistleblowers si riferisce, come già detto, alla segnalazione di illeciti relativi al diritto dell’UE, come: frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati relativi agli appalti pubblici, alla sicurezza dei prodotti e dei trasporti, alla protezione dell’ambiente, alla salute pubblica e alla protezione dei consumatori e dei dati.

Tuttavia, l’UE incoraggia i legislatori nazionali a estendere  l’ambito delle fattispecie di reato.

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