Sanità trasparente, in arrivo il registro pubblico delle erogazioni

È stata inoltrata agli stakeholder della sanità umana e della sanità veterinaria la bozza del decreto che renderà operativo il registro pubblico “Sanità Trasparente”.

Consultazione fino al 17 settembre.

Il Ministero della Salute (Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico) ha inviato agli stakeholder della sanità umana e della sanità veterinaria la bozza di decreto sul registro pubblico telematico “Sanità Trasparente”. La circolare, firmata dal Direttore Generale Achille Iachino, dà attuazione alla  Legge 31 maggio 2022, n. 62 – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie – in base alla quale le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità – effettuate da un’impresa produttrice in favore di soggetti e organizzazioni sanitarie – dovranno essere annotate in un pubblico registro.

Perché il Registro Sanità Trasparente

Le legge 62/2022 prevede la creazione del Registro pubblico telematico – denominato “Sanità Trasparente” – per la trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. In questo registro saranno riportati gli accordi sottoscritti dalle imprese produttrici con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore della salute umana e veterinaria. L’esigenza di fondo è di ottemperare al diritto costituzionale alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute, aventi rilevanza economica o di vantaggio, anche con finalità di trasparenza e contrasto della corruzione.

Ambito di applicazione

Per “impresa produttrice” la legge intende qualunque soggetto che eserciti, nell’ambito della salute umana e veterinaria, dalle aziende commerciali di farmaci, apparecchiature e servizi, ai provider di eventi formativi. Le controparti sono tutti i soggetti ed organizzazioni sanitarie che, in ambito pubblico o privato, gestiscono risorse economiche con finalità – anche formative – in materia di farmaci, attrezzature, dispositivi e servizi sanitari. Rientrano nel campo di applicazione anche gli ordini professionali, i dipartimenti universitari, le società scientifiche, gli enti pubblici della sanità e gli enti del terzo settore.

Più precisamente, l’art. 3 della Legge in esame prevede che siano soggette a pubblicità le erogazioni e le convenzioni in denaro, beni, servizi e altre utilità, effettuate da un’impresa produttrice in favore di:

a) un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario superiore a Euro 100,00 o un valore annuo superiore a Euro 1.000,00;

b) un’organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario superiore a Euro 1.000,00 o un valore complessivo annuo superiore a Euro 2.500,00.

Sono soggetti a pubblicità anche gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza (art. 3 comma 2).

La pubblicità di cui sopra deve essere effettuata a cura dell’impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico (art. 5).

Il registro è liberamente consultabile e le comunicazioni pubblicate sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione, decorso tale termine, vengono cancellate.

Il sistema delle comunicazioni sarà sottoposto a vigilanza e a un regime sanzionatorio con multe che in caso di false o omesse dichiarazioni.

L’istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge; la data di inizio del funzionamento è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L’istituzione è preceduta dall’emanazione di un decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla suddetta data di entrata in vigore, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale, l’Autorità nazionale anticorruzione ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Consultazione pubblica

La consultazione sarà attiva fino al 17 settembre. Lo schema di decreto e il relativo disciplinare tecnico saranno in consultazione fino al 17 settembre sulla piattaforma ParteciPA. Il Ministero della Salute informa che entro l’8 ottobre 2023 pubblicherà un report finale dei contributi ottenuti dal questionario di consultazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *