Sanità e anticorruzione

A Cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Le misure prefettizie straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione sono applicabili anche alle strutture sanitarie in convenzione, se si quali sono i presupposti?

Il caso

Il prefetto di Milano, ha disposto il commissariamento di “Opera Pia Castiglioni”, la casa di riposo di Arconate la cui proprietà è stata condannata a 5 anni e 6 mesi per aver pilotato il bando che aveva portato poi proprio alla costruzione della struttura. 

Dopo la richiesta dell’autorità nazionale anticorruzione di fine novembre 2020, la prefettura è arrivata alla decisione di nominare due commissari per la gestione della struttura.

La scelta del Prefetto ha quindi dato ragione alle tesi dell’amministrazione comunale, che ha sempre sostenuto l’incompatibilità della proprietà, rea di attività corruttive, ad avviare operativamente la struttura e a concludere gli adempimenti burocratici necessari in cui sarebbero stati coinvolti il Comune e la PA locale.

La soluzione adottata

Il provvedimento di cui ha dato conto la stampa e che non è l’unico nel panorama italiano, trova luogo nell’art. 32 della L. 90/2014 che introduce nel nostro ordinamento misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione. La legge di stabilità 2016 ha introdotto (comma 704) alcune modifiche all’art. 32.

Il comma 10-bis, così aggiunto all’art. 32, estende espressamente la norma ad ogni soggetto privato titolare di accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies D.lgs. 502/92, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.  

Le misure previste dall’art. 32, pertanto, si determinano nel caso in cui l’autorità giudiziaria  proceda  in generale per  i delitti di corruzione, concussione, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite, ovvero, in  presenza  di rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte illecite o eventi criminali, attribuibili fra le altre anche ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  base   agli   accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

In questi casi, il Presidente dell’ANAC, a conoscenza di tali fatti in forza delle norme del Piano anticorruzione, informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di situazioni gravi e accertate, propone al Prefetto competente alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa.

Il decreto del Prefetto è adottato d’intesa con il Ministro della salute e la nomina dei gestori è conferita a soggetti in possesso di curriculum che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di amministrazione sanitaria.

Secondo l’interpretazione corrente, la volontà del legislatore espressa con il riferimento all’art. 8-quinquies citato, è di ricomprendere qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra Regione e ASL e strutture private, secondo le specifiche discipline previste dalla legislazione nazionale e regionale. 

Pertanto, le misure straordinarie disciplinate dall’articolo 32 possono trovare applicazione nel caso di impresa già in possesso dei titoli abilitativi mutuati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come nel caso in cui l’accordo contrattuale non si sia ancora perfezionato, ma le prestazioni vengano, di fatto, eseguite ed il servizio erogato.

La norma è particolarmente implicante per la gestione della struttura privata. Basti pensare che, per la durata della straordinaria e temporanea   gestione dell'impresa, sono attribuiti ai gestori straordinari tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Inoltre, nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.  
 
Misure da adottare 
E’, quindi, davvero importante per le strutture che svolgano attività in convenzione e che per questo motivo hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione dotarsi di efficaci procedure di controllo e monitoraggio dei processi decisionali e funzionali, per minimizzare i rischi di commissione dei reati che avrebbero, come visto, un impatto molto forte nella normale gestione dell’attività della struttura.
 

                                                                                                       

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