Riforma Giustizia: aggiornamenti legislativi e D.lgs 231/2001

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Con la Riforma Cartabia si aprono diversi nuovi fronti: uno di questi riguarda l’introduzione di un nuovo reato che ha effetti anche come reato presupposto al fine della responsabilità cosiddetta amministrativa dell’ente.

Pertanto il D.lgs 19/2023 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2019/2121, concernente la materia delle fusioni transfrontaliere degli enti, al fine di armonizzare ed estendere il diritto della comunità europea a tutti gli stati membri, in considerazione del fatto che possa sussistere una uniformità del diritto, unita all’esigenza di progredire verso una sempre maggiore eliminazione delle restrizioni alla libertà d’impresa. Dunque, consentire ad una società costituita in un determinato Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano rispettate le norme di quest’ultimo Stato.

La direttiva prevede che in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della stessa, nei casi più gravi possano essere previste sanzioni penali.  

Il Decreto introduce il reato di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare è il documento che scaturisce dalla richiesta della società italiana di partecipare alla fusione estera dove preliminarmente e dinanzi a pubblico ufficiale (notaio) si da atto del regolare adempimento di tutti gli atti e delle formalità preliminari per partecipare all’operazione.

Da qui il rilascio del certificato preliminare e dunque l’attestazione pubblica. Se nel corso dell’attestazione vengono date notizie o depositati documenti falsi si incorre nella commissione del reato suddetto che prevede una pena non inferiore ad otto mesi di reclusione e l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

A ciò si aggiunga la responsabilità ex D.lgs 231/2001, in quanto il reato rientra nell’elenco dei reati presupposto riguardanti la responsabilità amministrativa dell’ente, in particolare nell’elenco dei reati societari e dunque ricompreso nell’art. 25- ter del D.lgs 231/2001.

La nuova disposizione, dunque, fa sì che se viene commesso il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, l’ente nel cui interesse o vantaggio è commesso il reato, può rispondere con una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote, aumentata di un terzo laddove la società consegua un profitto di rilevante entità.

Traspare con sempre maggiore forza l’intento del legislatore di colpire con importanti sanzioni l’ente, con uno scopo più preventivo che punitivo.

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