Reati fiscali, autoriciclaggio, sistema sanzionatorio

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

L’insieme delle norme, decreti leggi, norme di conversione, decreti legislativi dell’ultimo periodo è molto spesso improntato alle agevolazioni fiscali per le aziende.

Si seguono con particolare interesse verso le associate, tutte le novità per offrire loro i migliori input, ma poiché molto spesso si è parlato, anche nei recenti comunicati, delle agevolazioni fiscali, in special modo delle compensazioni per i maturati crediti di imposta, occorre fare alcune precisioni sulle insidie nelle quali si può incorrere.

Si è già, in passato, parlato tanto del reato di autoriciclaggio, di cui all’art. 648 ter 1 del codice penale, introdotto piuttosto tardi nel sistema italiano (L. n. 186/2014) e dei reati tributari che sono entrati a far parte dell’elenco dei reati presupposto, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Si ricorda quali sono i reati tributari che rilevano ai fini della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001:

  1. Art. 2 co.1 e co. 2-bis del d.lgs. n.74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  2. Art. 3 d.lgs. n.74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  3. Art. 4 d.lgs n. 74/2000: dichiarazione infedele;
  4. Art. 5 d.lgs. n. 74/2000: omessa dichiarazione;
  5. Art. 8 commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  6. Art. 10 d.lgs. n. 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili;
  7. Art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000: indebita compensazione;
  8. Art. 11 d.lgs n. 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Andrà ricordato che dall’elenco dei reati di sopra riportato si comprende che nei reati tributari il provento cosiddetto illecito si realizza con le somme risparmiate, quelle, cioè, che non sono state deliberatamente denunciate al fisco, perché non inserite o infedelmente o fraudolentemente inserite in dichiarazione, oppure quando si tratti di crediti da compensare per imposte risparmiate, e questi non siano spettanti o siano del tutto inesistenti. In questi casi come si concilia il collegamento fra questi reati e l’autoriciclaggio?

Si ricorda che la fattispecie di questo delitto sussiste priva del reato presupposto che è l’essenza del reato di riciclaggio, mentre nell’autoriciclaggio è punito chiunque: “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” il denaro che ha ricavato dal reato e lo fa in modo da creare un ostacolo concreto all’identificazione della natura illecita della sua provenienza.

Unica eccezione: qualora il provento del reato venga impiegato per esigenze strettamente personali del reo, anzicchè in attività economiche, non si concretizzerà il reato di autoriciclaggio.

Da ciò discende il riutilizzo nell’attività imprenditoriale anche solo per far fronte al pagamento delle retribuzioni o, magari, per saldare i fornitori. Tuttavia, è proprio questo reimpiego delle somme ricavate dalla commissione del reato tributario che rischia di essere configurato come delitto di autoriciclaggio.

A questo punto le conseguenze possono essere diverse. Innanzitutto l’autore del reato può rispondere di due reati quello fiscale e quello contro il patrimonio, cui si deve aggiungere la responsabilità amministrativa della società, poiché l’interesse ed il vantaggio sono contemplati in senso oggettivo, con la conseguente sanzione da comminare per i due reati che fanno parte dei delitti presupposto del D.lgs n. 231/2001.

Il quadro da valutare è molto complesso e il rischio altrettanto alto, in quanto le sanzioni in casi del genere sono troppe e troppo disparate. Si determina, pertanto, una sovrapposizione delle stesse che hanno natura diversa e dunque difficilmente non applicabili in quanto inerenti sistemi punitivi diversi.

Tutto ciò può determinare un pericolo per le aziende, difficile da districare.

Occorrerà ulteriormente intervenire a livello legislativo.

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