Perdita di chance

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Quando non si possono ottenere vantaggi patrimoniali ed economici a causa di un danno ingiusto si parla di perdita di chance. Il danno ingiusto può essere provocato a causa di un incidente stradale, per un infortunio sul lavoro, oppure, come nel caso che può essere di interesse per chi legge, per un errore medico.

Quando ci si riferisce alla perdita di chance si parla di una effettiva perdita dell’occasione favorevole di conseguire un certo vantaggio economico, qualificabile e quantificabile. La chance non è una semplice aspettativa, ma un evento che ha forti probabilità di accadere, portando benefici economici/patrimoniali molto prevedibili.

Il danno da perdita di chance è un tipo di danno per cui è possibile chiedere un risarcimento, ma per ottenerlo la vittima deve dimostrare una relazione diretta e causale tra il danno ingiustamente subito e la perdita delle possibilità economiche o patrimoniali che ne sono derivate.

In sostanza, il soggetto danneggiato dovrà dimostrare di avere posseduto, prima del danno subito, tutti i requisiti sufficienti a raggiungere i risultati che a causa dello sfortunato evento gli sono ora preclusi. Il danno da perdita di chance può essere quindi risarcito se la vittima aveva una forte probabilità statistica di conseguire quei vantaggi che a causa del danno non potrà più ottenere.

Se nel caso di incidente stradale la persona perde la possibilità di lavorare e quindi di guadagnare, questi avrà diritto a un risarcimento per danno da perdita di chance. Dunque la prova da fornire da parte del danneggiato è abbastanza evidente e più semplificata. Meno frequente, ma può accadere, è il caso in cui per via dell’incidente la vittima abbia dovuto rinunciare a un appuntamento in cui avrebbe concluso un contratto di lavoro, o che comunque gli avrebbe portato prevedibili e probabili vantaggi economici. Anche questo caso può rappresentare una perdita di chance, pur se la prova dovrà essere dimostrata con un’allegazione di documentazione più impegnativa, o con l’assunzione di una prova testimoniale più pregnante (si pensi all’audizione come teste di colui che avrebbe potuto essere il datore di lavoro dell’incidentato).

In campo medico, il risarcimento per danno da perdita di chance assume un aspetto diverso. Un errore medico può infatti influire sulla qualità e sulla durata della vita di una persona. Per l’errore medico, dunque, non viene chiamata in causa la perdita di guadagni futuri per la vittima, ma le sue possibilità di vivere meglio e più a lungo.

Fra le tante sentenze della Corte di Cassazione si prende in considerazione la n. 26303/2019 che chiarisce l’argomento con l’elaborazione del principio secondo cui non è possibile considerare la perdita di chance un’ipotesi di danno risarcibile evitando la prova della relazione tra la condotta lesiva e il danno. 

Il caso

La Corte d’appello rigettava la domanda di accertamento della responsabilità professionale medica e di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance, proposta da un paziente deceduto in conseguenza di melanoma metastatico ai polmoni e al fegato e di melanoma primario alla cute della nuca e nel corso del giudizio proseguito dagli eredi, rilevando che dalle tre consulenze tecniche di ufficio svolte nei gradi di merito emergeva che l’esame istologico eseguito in seguito alla asportazione di tre nevi, dava esito “nevo intradermico pigmentato con vivace infiltrato infiammatorio linfocitario e istiocitario. Abbondanti melanofagi”, era di dubbia interpretazione. Pertanto, stanti le risultanze istologiche, si poteva escludere un danno da perdita di chance.

La decisione della Corte

Secondo la Corte non era in nessun caso prevedibile la evoluzione della patologia per via di “metastatizzazione ematogena”, che non avrebbe potuto essere evidenziata neppure qualora fosse stata individuata nella diagnosi iniziale del campione rilevato con l’esame istologico. Dunque se è certamente risarcibile il danno biologico, sia temporaneo che permanente, cioè la lesione all’integrità psico-fisica della persona con incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali del danneggiato, diversamente non vi è spazio per la dimostrazione del danno da perdita di chance.

Se il paziente, infatti, ha dovuto sopportare, a causa dell’inadempimento della prestazione professionale, una situazione di maggiore sofferenza fisica o morale, si ricade nel danno biologico e nel danno non patrimoniale (danno morale), da accertare secondo l’effettiva condizione psicofisica quale danno-conseguenza dell’inadempimento, non venendo in questione una chance perduta.

“La perdita di chance – spiega la Cassazione – non corrisponde, infatti, ad un “bonus”.

Dunque, di pone un freno alla possibilità che la perdita di chance, in tema di responsabilità sanitaria, possa essere risarcita sempre, ma, anzi che la prova di questo tipo di danno, debba conseguire ad una rigida allegazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *