a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Il D.L. n. 20 del 10.3.2023 convertito nella L. n. 50 del 5.5.2023 riguarda “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”.
Si ritiene possa essere di interesse per le strutture associate che, avendo adottato un Modello di Gestione e di Organizzazione, ai sensi del D.lgs 231/2001 debbano effettuare un aggiornamento sul tema, fosse anche per l’inclusione nell’elenco dei nuovi reati.
Con questo decreto il Governo ha inteso dare un ulteriore duro colpo alle disposizioni legislative già in essere, in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
In esso sono contenute anche disposizioni di carattere penalistico, venendo da un lato modificate alcune disposizioni incriminatrici presenti nel D.lgs n. 268/1998 e, dall’altro, introdotte nuove fattispecie di reato.
Sono stati modificati l’art. 12 ed è stato inserito l’art. 12 bis del TU sull’immigrazione clandestina.
Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all’interno dell’Art. 25 duodecies del D.lgs n. 231/2001: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. A questo fine si rileva l’aggiornamento legislativo per le strutture associate.
Va segnalato un significativo aumento delle pene per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nelle due ipotesi previste dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. n. 286/1998. Con riferimento al comma 1 è punito ora con la reclusione da due a sei anni – in precedenza la pena era da uno a cinque anni – e con la multa di 15.000 euro per ogni persona straniera coinvolta nella vicenda chiunque, in violazione delle disposizioni presenti nel decreto n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
Con riferimento alla previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 12, sussistono una serie di circostanze aggravanti per cui la pena prevista, in precedenza da cinque a quindici anni, diventa ora ricompresa da sei a sedici anni. Le circostanze ricorrono quando:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale, c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale, d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, f) la condotta è tenuta al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, g) ovvero al fine di trarne profitto, anche indiretto. |
L’innovazione più importante è tuttavia rappresentata dall’introduzione di un nuovo reato, l’art. 12 bis: rubricato “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”.
Con l’art. 12 bis, il legislatore ha inteso punire non solo chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma con pene detentive severissime anche coloro che attuano ciò con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita, per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano e degradante.
Inoltre, fermo quanto disposto per reati commessi nel territorio dello Stato, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.
Sono previste pene molto severe: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di più persone.
Come si vede, viene ad essere sanzionata sempre la medesima condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma la stessa è sanzionata più gravemente quando le modalità con cui tale condotta è assunta sono tali da esporre a pericolo la vita o l’incolumità degli immigrati.
L’art.2 del decreto legge ha apportato modifiche all’art. 22 del “Testo unico sull’immigrazione” in merito al rilascio del nulla osta al lavoro ed ha aggiunto l’art. 24bis che riguarda le verifiche per l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro ed altri controlli a campione sul rispetto dei requisiti e di procedure varie.