La III Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a fare giurisprudenza elaborando un principio a vantaggio delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie.
Apparentemente il principio elaborato non è una novità, ma nel caso proposto viene espresso a favore del convenuto in giudizio, solitamente un’azienda sanitaria o una struttura.
Il paziente deve provare che l’errore medico, secondo il criterio del “più probabile che non”, abbia causato il danno richiesto e nel caso in cui vi sia dubbio o, comunque, incertezza, il risarcimento non spetta, perché non è provato il nesso causale.
Con l’ordinanza n. 34073/2025, la Corte Suprema ha, definitivamente, stabilito che la prova dell’esistenza del nesso causale che lega condotta del sanitario all’evento letale, nel caso trattato, o comunque lesivo, è a carico di colui che agisce in giudizio, cioè dell’attore e, nel caso di dubbio dell’esistenza del nesso causale, la domanda risarcitoria andrà rigettata.
Il caso genera dall’azione promossa da familiari di un paziente deceduto, effettuata contro l’azienda sanitaria territoriale per il risarcimento dei danni subiti dai medesimi, poiché il decesso del congiunto sarebbe stato da ricondurre ai sanitari della struttura ospedaliera gestita dall’azienda sanitaria.
I giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda attrice e dunque respinto la richiesta di risarcimento sulla base di indagini tecniche disposte in sede di appello che avevano confermato l’insussistenza di qualsiasi nesso causale tra la condotta imperita a carico dei sanitari ed il decesso del paziente. Peraltro la Corte territoriale ha evidenziato come la domanda di risarcimento della chance di sopravvivenza fosse stata proposta tardivamente, al di là della infondatezza della domanda, supportata dai contenuti della consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte di Cassazione, cui i familiari si erano rivolti dopo due sentenze di merito negative nei loro confronti, osserva che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere della parte dimostrare l’esistenza di un nesso causale fra la condotta del sanitario, secondo il criterio del “più probabile che non” e il decesso, altrimenti la domanda deve essere rigettata. Dal momento che entrambi i giudici di merito avevano evidenziato l’impossibilità di stabilire in modo certo la riconducibilità causale del decesso del paziente al comportamento dei medici dell’ospedale, anche nel terzo grado di giudizio, la Corte ha rigettato il ricorso, sottolineando che la responsabilità non può fondarsi su una mera valutazione di colpa astratta o su ipotesi non supportate da un solido giudizio probabilistico. L’accertamento dell’imperizia non è sufficiente a stabilire l’esistenza del nesso causale, perché manca uno degli elementi essenziali della responsabilità civile.
Anche sulla domanda relativa alla perdita di chance la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi, in quanto dalle risultanze peritali emergeva che il paziente sarebbe con elevata probabilità deceduto anche in caso di intervento più tempestivo, escludendo l’esistenza di una concreta possibilità di sopravvivenza risarcibile.
L’orientamento consolida e rafforza le garanzie per le strutture e per i professionisti, imponendo una prova rigorosa a carico dell’attore, a testimonianza del fatto che, in un settore nel quale il contenzioso è cresciuto negli anni a dismisura, i giudici non possono dare spazio a dubbi o incertezze.
avv. Maria Antonella Mascaro

