A cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
In materia di colpa medica, il tema della responsabilità dell’ente da cui dipendono o con cui collaborano i sanitari accusati del reato di omicidio colposo o di lesioni colpose è stato variamente dibattuto, con riferimento al caso che la responsabilità fra imputati ed ente sia solidale e che nel giudizio penale si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di assoluzione con la motivazione perché il fatto non sussiste.
Ed infatti, sul principio dell’autonomia dei giudicati, quello penale e quello civile, si assiste spesso alla citazione in sede civile dell’ente sanitario da parte degli eredi/parenti del deceduto, anche a seguito del passaggio in giudicato di una pronuncia assolutoria nei confronti dei principali imputati della condotta colposa.
In questi casi, si pone appunto la questione se il giudicato penale assolutorio escluda la responsabilità della struttura tout-court o soltanto in alcuni casi.
A chiarire la questione, fornendo anche un’importante ricostruzione giurisprudenziale sul tema, è la Cassazione Civile, sezione terza, con la recente sentenza n. 26811/2022.
La pronuncia in esame parte dalla constatazione di alcuni elementi di fatto: la solidarietà fra i sanitari e la struttura nei confronti del creditore; la irrevocabilità della sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale nei confronti dei sanitari; la motivazione dell’assoluzione perché il fatto non sussiste; la coincidenza delle parti in giudizio (creditori e debitori solidali).
Ciò posto, la Corte, enfatizzando che nel caso in esame la sentenza di assoluzione avesse escluso l’esistenza del nesso di causa fra condotta negligente dei sanitari e decesso del paziente e quindi avesse dichiarato l’insussistenza del reato ad essi contestato, precisa che l’accertamento così operato incide su tutti gli aspetti oggettivi del fatto-reato (azione, evento, nesso di causa).
Il Giudice penale, per la Corte, in altri termini, non perviene all’assoluzione degli imputati per motivazioni che attengono a profili soggettivi di responsabilità, ma esclude del tutto l’incidenza delle condotte sull’evento, operando una valutazione generale sulla sussistenza del reato, pervenendo alla sua esclusione.
In questo caso, la struttura citata in sede civile e che pure non abbia partecipato al processo penale come responsabile civile, potrà opporre in giudizio al creditore il giudicato penale perché esso esclude in radice la sussistenza del reato.
Essendo la responsabilità della struttura, richiamata in solido con quella dei sanitari, l’esclusione del nesso di causa accertato in sede penale determinerà la validità di tale decisione anche nel giudizio civile proposto nei confronti del debitore solidale, cioè dell’ente o struttura che dir si voglia, se tempestivamente opposta, e, di conseguenza, l’impossibilità logico-giuridica di pervenire ad un difforme accertamento in questa sede.
Diverso sarebbe il caso in cui l’ente fosse chiamato in giudizio per autonomi profili di colpa, non vagliati dal giudice penale o nel caso in cui la pronuncia sia stata emessa con le diverse motivazioni perché il fatto non costituisce reato o perché l’imputato non l’ha commesso.
In questi casi, infatti, l’assoluzione interviene su un piano soggettivo e non esclude la sussistenza degli elementi costitutivi del reato che ben potrà quindi determinare la responsabilità risarcitoria della struttura in via autonoma o solidale con gli autori dell’illecito, anche se non individuati o condannati in sede penale.