Nota a sentenza a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Sono state recentemente depositate le motivazioni con cui il Giudice del lavoro di Torino ha statuito sulla questione che ha visto contrapposte l’INPS e la società Santa Croce S.r.l., struttura sanitaria privata, con riferimento all’inquadramento di personale infermieristico che aveva svolto la propria attività in regime libero-professionale presso la struttura sanitaria dal 2013 al 2016.
La sentenza è molto rilevante perché definisce chiaramente i confini fra lavoro libero-professionale e lavoro in regime di subordinazione nel settore infermieristico.
La questione origina dalla contestazione di ingenti omissioni contributive mossa dall’INPS alla struttura sanitaria.
L’INPS aveva interpretato il rapporto professionale intercorso fra la struttura e diciotto infermieri, che avevano svolto l’attività in regime di partita Iva dal 2013 al 2016, come subordinato, derivandone la contestazione di aver omesso il versamento dei contributi previdenziali, asseritamente dovuti sulla base del diverso inquadramento operato dall’Istituto.
La struttura sanitaria ha fatto ricorso al Giudice del lavoro per l’accertamento negativo della sussistenza del rapporto di subordinazione.
L’INPS ha affermato che il discrimine fra le fattispecie contrattuali nel caso di prestazioni infermieristiche che, per loro natura, sono caratterizzate dalla professionalità e dalla non sottoponibilità a poteri gerarchici o direttivi per quanto riguarda l’aspetto esecutivo, può essere individuato esclusivamente in base al contesto entro cui la prestazione viene espletata.
Se l’oggetto dell’intervento terapeutico esaurisce l’obbligo contrattuale, il rapporto di lavoro è sicuramente autonomo.
Se invece al lavoratore viene richiesto, oltre alla prestazione programmata, anche un obbligo generico
di disponibilità per una durata oraria predeterminata e il compenso viene quantificato, non
in base alle singole prestazioni effettuate, bensì sulla scorta di detta disponibilità, ci si
trova al cospetto di un rapporto di lavoro subordinato.
Dal canto suo, la struttura ha precisato che gli infermieri erano stati assunti con accordo di collaborazione e contratto di prestazione d’opera professionale ex articolo 2222 codice civile, e avevano reso nei termini concordati la prestazione.
L’attività professionale svolta dagli infermieri, per come descritta dalla struttura sanitaria nel proprio ricorso e confermata dai testi, era caratterizzata da una serie di elementi.
L’orario di lavoro veniva indicato e determinato dal lavoratore pur all’interno di un quadro più generale; la scelta dei turni e della tipologia di assistenza infermieristica era rimessa ad ogni infermiere libero professionale, l’assenza poteva essere comunicata senza giustificazioni e senza soggezione a sanzioni di sorta e i turni erano organizzati dalla società in base alle disponibilità dichiarate dagli infermieri. Gli infermieri, cosiddetti a partita iva, erano, inoltre, liberi di determinare come esercitare in concreto la loro attività e non avevano superiori gerarchici nè avevano compiti esecutivi, non dovevano chiedere permesso per godere di periodi di astensione feriale, il numero delle ore lavorate era assolutamente variabile e il compenso orario era frutto di una trattativa individuale.
Il Giudice del lavoro ha ritenuto non sussistente il rapporto di lavoro subordinato sul rilievo che, al di là dei contratti stipulati fra le parti, che da soli non sono vincolanti nel giudizio essendo possibili come ribadito dalla giurisprudenza, contrattualizzazioni “di comodo” o contraddette di fatto dalla pratica esplicazione delle mansioni lavorative, le modalità di svolgimento del lavoro erano di natura libero professionale (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 2173/2022).
La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo attiene all’esistenza o meno del vincolo di subordinazione nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 2094 c.c.): la subordinazione viene manifestata dall’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui e/o da precisi indici (definiti, sussidiari o complementari) quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’assenza di organizzazione d’impresa in capo al lavoratore, il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo dato dall’impresa, l’assenza del rischio attinente all’esercizio dell’attività produttiva in capo al lavoratore.
La natura autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro si ha qualora non si ravvisi un obbligo generico di disponibilità per una durata oraria predeterminata, sussistendo invece la possibilità del lavoratore di determinare orari e turni e quando nella prestazione non emergano evidenti indici di subordinazione, come l’eterodirezione e l’esercizio di potere gerarchico e disciplinare.
La sentenza chiarisce che la continuità della prestazione è elemento neutro per quanto concerne l’attività degli infermieri, perché, in una casa di cura, essa deve inevitabilmente essere resa con riferimento alle esigenze della struttura e dei pazienti e deve essere organizzata.
Anche il pagamento della retribuzione a cadenze fisse è elemento neutro, poiché i
lavoratori possono essere pagati ad emissione fattura, indifferentemente predisposta mensilmente o a prestazione.
La sentenza commentata si pone nel solco della giurisprudenza in tema di qualificazione della natura del rapporto di lavoro: “Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell’incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza del rischio, questa viene in rilievo, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando si prospetti l’ipotesi che il prestatore di opera possa in realtà rivestire la qualità di imprenditore e, come tale, prestare un’attività autonoma all’interno o comunque a favore dell’impresa committente, ma non quando si tratti di prestazione di attività di carattere professionale, perché, in tale ipotesi, non si pone un problema di distribuzione del rischio tra il committente e il professionista il quale non ha un proprio rischio di impresa, ma è soggetto alla sola eventualità dell’inadempimento o dell’insolvenza della controparte. Nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli di difficile e non sicuro apprezzamento, deve farsi riferimento alla volontà espressa dalle parti nel contratto.” (Cass. Sez. Lav., n. 6673/2003); “In caso di prestazione d’opera di natura intellettuale, (…), al fine di individuare gli indici sintomatici della subordinazione non può essere attribuita rilevanza assorbente all’obbligo di rispettare rigidamente gli orari (…) dovendosi piuttosto apprezzare la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell’ambito delle esigenze della propria organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali e sottrarsi in caso di variazioni assunte in corso d’opera a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti dei terzi” (Cass. Sez. Lav., n. 8444/2020).
La decisione costituisce un utile precedente perché affronta la questione delle differenze sintomatiche dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato invece che di un rapporto libero-professionale, con riferimento esplicito alle peculiarità dell’attività infermieristica.