Le tipologie di danno risarcibile per errore medico

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Da svariato tempo si parla di depenalizzazione di errore medico e, nonostante, ci si rende conto che l’argomento è spinoso e possa per così dire “scatenare le folle”, l’incertezza e la proliferazione dei tipi di danno risarcibile è veramente enorme, tanto da richiedere da più parti, anche da parte dei giudicanti, una maggiore chiarezza sulla tipologia del danno non patrimoniale risarcibile.

Nel frattempo si commenta e si interpreta ciò che la giurisprudenza, soprattutto quella di sezioni specializzate sul tema, della Corte di Cassazione, fornisce per tentare di delimitare, o, al contrario di allargare il suddetto perimetro del danno risarcibile.

Il caso

Una donna, malata oncologica, deceduta, poi, fra il giudizio di primo e secondo grado, ha agito in giudizio contro i sanitari di una Asl per chiedere ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni, ricomprendendo in essi tre tipologie di danno non patrimoniale: danno da peggioramento della qualità della vita, danno biologico permanente differenziale e danno da perdita di chance di sopravvivenza. In questo caso l’errore medico era ammesso ed allegato e svelato nell’anno 2010 quando era stata eseguita una revisione dei vetrini relativi al tumore, in conseguenza della quale l’errore sarebbe consistito nel non intraprendere tre anni prima, nel 2007 una terapia ormonale, non più somministrabile, poiché la malattia era avanzata al quarto stadio che avrebbe permesso l’allungamento della vita o addirittura la guarigione.

La questione, pertanto, aveva riguardato i tipi di danno risarcibile e di conseguenza la quantificazione. I giudici di prime e seconde cure avevano indistintamente riconosciuto tutti i tipi di danno non patrimoniale, senza operare alcuna distinzione.

La sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 26851/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito le differenze tra il danno danno da premorienza, danno differenziale e danno da perdita di chance di sopravvivenza, individuando le situazioni e le condizioni per il risarcimento di entrambi.

La Corte fa un distinguo sulla base della situazione di fatto e prende in considerazione il caso che riguarda la vittima, vivente al momento dell’introduzione del giudizio, poi deceduta nel corso dello stesso, tanto è vero che il giudizio di secondo grado veniva introdotto dagli eredi della signora, per l’appunto deceduta.

Dunque se è certo che l’errore medico, come nel caso de quo, abbia causato la morte anticipata della paziente, la vittima può avere patito un danno biologico, detto differenziale e un danno morale che si individua nella consapevolezza della morte. Invece il danno da perdita anticipata della vita spetta agli eredi che possono proporre la domanda in corso di causa.

Vengono, pertanto, specificati dalla Corte tre tipologie di danno risarcibile: 1) il danno biologico differenziale che riguarda il peggioramento della vita dal punto di vista relazionale a causa di un errore medico o di un ritardo della diagnosi; 2) il puro danno morale da porre in relazione alla sofferenza interiore causata dalla notizia e dunque dalla privazione della capacità di combattere il male; 3) la perdita di chance, cioè le possibilità che a causa  di un errore medico o di una tardiva diagnosi, la vittima ha perso.  

La Corte, però, individua un quarto tipo di danno, quello da perdita anticipata della vita, che, per intenderci, per essere risarcito presume che la vittima sia ancora viva. Infatti, la perdita anticipata della vita, per un tempo determinato, a causa di un errore medico in relazione alla parte di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti quale che sia la durata del tempo di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.

Al fine di ulteriormente chiarire, in linea generale, non vi è spazio per sovrapposizioni tra istituti speculari: perdita di chance e perdita anticipata della vita, se non in tale senso.

Nel caso di perdita anticipata, cioè di una vita che sarebbe finita per effetto della malattia, si può risarcire il danno biologico differenziale, quello spiegato di sopra al punto 1) con riferimento al tempo di vita realmente vissuto e non a quello negativo non vissuto, la cui richiesta può essere attuata solo dagli eredi.

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