Le rappresentanze sindacali dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025

La Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, l. n. 300/1970. Ne consegue che le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, oltre che nell’ambito di associazioni che hanno partecipato alla negoziazione di contratti collettivi applicati (Corte cost., n. 231/2013), “anche” nell’ambito delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La vicenda nasce dal giudizio incardinato presso il Tribunale di Modena in cui il sindacato, non firmatario del CCNL, lamentava di essere escluso dalle trattative relative agli accordi aziendali, ed anche di non essere stato ammesso alla firma per adesione di quegli accordi, pur rappresentando, nell’ambito dell’azienda ove intendeva costituire RSA, più del 20% dei lavoratori sindacalizzati e circa al 10% della forza lavoro complessiva (nel caso di specie il sindacato aveva anche sottoscritto un protocollo nazionale che ne delimitava le prerogative.
Dalla sentenza si ricava che il sindacato era alquanto rappresentativo nella singola azienda ma ciò nulla dice sul fatto che sia anche un sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale nel settore di riferimento di quel datore di lavoro. Questo è un accertamento che dovrà necessariamente completare il Tribunale ponendosi anche un problema di comparazione di rappresentatività tra quel sindacato e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL leader per quella tipologia di attività produttiva.
La mancanza di dati sulla rappresentatività misurata espone inevitabilmente la norma al rischio di un certo soggettivismo giudiziale con una ragionevole prospettiva di incremento dei contenziosi, in primo luogo, per la potenziale estensione dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro a mondi più o meno ampi del sindacalismo autonomo. In secondo luogo, perché con questo nuovo art. 19 St. lav. un sindacato dotato di una adeguata rappresentatività potrebbe, ora, valutare conveniente rifiutare del tutto il confronto negoziale e strutturare il suo posizionamento solo nella logica del conflitto.

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